Page 165 - Bollettino I Semestre 2019
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3.2. La Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 4 del protocollo n. 7.

            3.3. Il fatto “lieve” consisteva nell'essere stato trovato in possesso di 0,21 grammi di eroina il

            15 marzo 2004 alle 22,35; il fatto “di rilievo penale” consisteva nel possesso di 0,14 grammi di
            eroina il 15 marzo 2004 alle 22,35.

            3.4. La Corte non ha potuto non rilevare che il fatto “violazione lieve” era lo stesso del fatto “di

            rilievo penale”, e perciò ha ravvisato nella doppia condanna la violazione del suddetto articolo.

            4. Khmel contro Russia del 12 Dicembre 2013


            4.1. Portato in una stazione di polizia per guida in stato di ebbrezza, il ricorrente – membro di
            un parlamento regionale - rifiutava di dare le generalità, dava in escandescenze e non lasciava
            l'edificio quando richiesto di farlo.


            4.2.  Condannato  in  sede  amministrativa  per  rifiuto  di  sottoporsi  all'alcol  test  e  turbativa
            dell'ordine pubblico, era multato con 1.500 rubli.


            4.3.  Successivamente  era  condannato  in  sede  penale  per  minaccia  a  pubblico  ufficiale  ed
            oltraggio, sanzionato con 7.500 rubli. Condanne entrambe confermate in appello.


            4.4. Il ricorrente ha lamentato la doppia condanna per lo stesso fatto.

            4.5.La Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 4 del protocollo n. 7 ritenendo che il procedimento
            amministrativo nel quale fu condannato, era sostanzialmente equiparabile ad un procedimento

            penale.

            5. Muslija contro Bosnia-Herzegovina del 14 gennaio 2014


            5.1. Il ricorrente è stato condannato nell'agosto 2004 da una Corte “per le violazioni minori”
            perché il 12 febbraio 2003 alle 18,40 entrò nell'appartamento della sua ex moglie e la colpì in
            faccia e sul corpo. Gli fu imposta una sanzione di 150 marchi convertibili.


            5.2. Nel gennaio 2008 una Corte municipale lo ha condannato per lesioni alla multa di 9.000
            marchi convertibili.

            5.3. Il ricorrente ha lamentato la doppia condanna per lo stesso fatto.


            5.4. La Corte ha ravvisato la violazione, ritenendo che anche il procedimento davanti alla Corte
            non penale fosse in sostanza penale.


            Si veda anche Milenković contro Serbia, sentenza del 1 marzo 2016.

            6. Grande Stevens e altri contro Italia (Grande Camera), sentenza del 4 marzo 2014




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