Page 170 - Bollettino I Semestre 2019
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Si veda in particolare:
- Guide on Article 4 of Protocol No. 7 to the European Convention on Human Rights -
Right not to be tried or punished twice, Directorate of the Court’s Jurisconsult.
6. Conclusioni, con cenni sul concetto di “ne bis in idem” nel diritto dell'UE
6.1. Se si vuole trarre una conclusione dalla rassegna sopra riportata, predisposta dalla Corte
stessa e che in questa sede ci si è limitati ad esporre cercando solo di legare tra loro i vari
paragrafi, è quella per cui il concetto che oggi appare largamente utilizzato per stabilire la
sussistenza o meno della violazione del principio è quello relativo alla espressione di un'unica
volontà punitiva; quando i due procedimenti e le due sanzioni, qualificate come “penali” ai sensi
della Convenzione, appaiono espressione di un'unica potestà sanzionatoria, sembra non esservi
violazione del divieto; quando al contrario appaiono una la reiterazione dell’altra, già definitiva,
allora vi è violazione del divieto.
6.2. Criteri utili per ravvisare o meno la unicità di intento punitivo sono quelli della connessione
sostanziale ed anche temporale tra i procedimenti, per cui si tratta di compiere un accertamento
di fatto che, a questo punto, varia da caso a caso.
6.3. Il tema, tuttavia, non si esaurisce con la sola analisi della giurisprudenza della Corte di
Strasburgo. Su di esso è, infatti, concentrata l'attenzione anche all'interno dell'altro sistema
sovranazionale europeo, quello dell'Unione.
6.4. Non è questa, ovviamente, la sede per una ricognizione approfondita del principio nel diritto
dell'Unione Europea; tuttavia, per dare al lettore degli spunti utili per riflessioni che potrà
sviluppare autonomamente, si può fare un brevissimo cenno alla configurazione dell'istituto nel
diritto dell'Unione ed alla giurisprudenza della Corte di Giustizia al riguardo.
6.5. Questo, in virtù del fatto che, pur nella separazione del sistema CEDU e del diritto dell'UE,
tuttavia non può negarsi che su taluni temi – e questo è uno di essi – esistano forti componenti
di trasversalità.
6.6. Nel diritto dell'Unione, il principio era originariamente affermato nella Convenzione
applicativa dell'Accordo di Schengen (CAAS), poi incorporata nell'acquis comunitario, il cui art.
54 dispone che
«Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può
essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a
condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di
esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più
essere eseguita»
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