Page 170 - Bollettino I Semestre 2019
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Si veda in particolare:

            - Guide on Article 4 of Protocol No. 7 to the European Convention on Human Rights -

            Right not to be tried or punished twice, Directorate of the Court’s Jurisconsult.

            6. Conclusioni, con cenni sul concetto di “ne bis in idem” nel diritto dell'UE


            6.1. Se si vuole trarre una conclusione dalla rassegna sopra riportata, predisposta dalla Corte
            stessa  e che in questa  sede ci si è limitati ad esporre  cercando solo di legare tra loro i vari
            paragrafi,  è  quella  per  cui  il  concetto  che  oggi  appare  largamente  utilizzato  per  stabilire  la
            sussistenza o meno della violazione del principio è quello relativo alla espressione di un'unica

            volontà punitiva; quando i due procedimenti e le due sanzioni, qualificate come “penali” ai sensi
            della Convenzione, appaiono espressione di un'unica potestà sanzionatoria, sembra non esservi
            violazione del divieto; quando al contrario appaiono una la reiterazione dell’altra, già definitiva,

            allora vi è violazione del divieto.

            6.2. Criteri utili per ravvisare o meno la unicità di intento punitivo sono quelli della connessione

            sostanziale ed anche temporale tra i procedimenti, per cui si tratta di compiere un accertamento
            di fatto che, a questo punto, varia da caso a caso.

            6.3.  Il tema, tuttavia, non si esaurisce  con la sola analisi della giurisprudenza della Corte di

            Strasburgo.  Su  di  esso  è,  infatti,  concentrata  l'attenzione  anche  all'interno  dell'altro  sistema
            sovranazionale europeo, quello dell'Unione.

            6.4. Non è questa, ovviamente, la sede per una ricognizione approfondita del principio nel diritto

            dell'Unione  Europea;  tuttavia,  per  dare  al  lettore  degli  spunti  utili  per  riflessioni  che  potrà
            sviluppare autonomamente, si può fare un brevissimo cenno alla configurazione dell'istituto nel
            diritto dell'Unione ed alla giurisprudenza della Corte di Giustizia al riguardo.


            6.5. Questo, in virtù del fatto che, pur nella separazione del sistema CEDU e del diritto dell'UE,
            tuttavia non può negarsi che su taluni temi – e questo è uno di essi – esistano forti componenti
            di trasversalità.


            6.6.  Nel  diritto  dell'Unione,  il  principio  era  originariamente  affermato  nella  Convenzione
            applicativa dell'Accordo di Schengen (CAAS), poi incorporata nell'acquis comunitario, il cui art.
            54 dispone che


            «Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può
            essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a
            condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di

            esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più
            essere eseguita»


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