Page 168 - Bollettino I Semestre 2019
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12.2. La Corte non ha ravvisato violazione, perché il ritiro della patente era una sorta di sanzione
complementare alla condanna penale, anche per la stretta connessione anche temporale tra i
due procedimenti, tali da poter essere considerati due aspetti della stessa potestà punitiva.
13. Ramda contro Francia, 19 dicembre 2017
13.1. Il ricorrente, estradato dalla Gran Bretagna in Francia, lamentava violazione del divieto di
ne bin in idem perché dapprima era stato condannato da un tribunale francese per partecipazione
ad un gruppo terroristico e successivamente è stato condannato dalla corte d'assise per
partecipazione ad una serie di tentati omicidi ed omicidi.
13.2. La Corte ha escluso la violazione perché egli non era stato condannato per gli stessi fatti
Si veda anche, di recente: Šimkus contro Lituania, 13 giugno 2017
4.3. Procedimenti paralleli
1. A. e B. contro Norvegia (n. 24130/11 and 29758/11) (vedi anche sopra alla voce
“Ambito”), 15 novembre 2016 (Grande Camera)
1.1. I due ricorrenti, contribuenti norvegesi, lamentavano di essere stati perseguiti in due
procedimenti, amministrativo e penale, per lo stesso fatto.
1.2. Erano stati interrogati dal p.m. come indagati e rinviati a giudizio, mentre sanzioni fiscali
pecuniarie – poi pagate - erano imposte dalle autorità fiscali. Successivamente erano stati
condannati in sede penale.
1.3. La Grande Camera ha premesso che ogni Stato è libero di organizzare il proprio sistema
sanzionatorio come meglio ritiene, purché non venga violato il principio dell’art. 4 del protocollo
n. 7 che vieta che una stessa persona venga giudicata due volte per lo stesso fatto di rilievo
penale. Tale norma non vieta sistemi sanzionatori basati su un approccio “integrato”, in
particolare con l'apertura di procedimenti paralleli a diversi livelli come risposta alla violazione.
1.4. Per questo, nel caso di specie non ha ravvisato violazione dell'art. 4 del protocollo n. 7; il
sistema norvegese prevede un doppio sistema integrato (penale ed amministrativo) per fare
fronte alle evasioni fiscali, e ciò era noto ai ricorrenti.
1.5. Nella specie, poi, i due procedimenti sono stati condotti in parallelo ed in stretta
connessione, cosicché i fatti accertati in uno dei due procedimenti sono stati considerati come
acquisiti nell'altro. La stretta connessione tra i procedimenti e le sanzioni ha dunque fatto sì che
esse fossero espressione di una unica potestà punitiva, senza violazione del divieto di ne bis in
idem.
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