Page 168 - Bollettino I Semestre 2019
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12.2. La Corte non ha ravvisato violazione, perché il ritiro della patente era una sorta di sanzione
            complementare alla condanna penale, anche per la stretta connessione anche temporale tra i
            due procedimenti, tali da poter essere considerati due aspetti della stessa potestà punitiva.


            13. Ramda contro Francia, 19 dicembre 2017

            13.1. Il ricorrente, estradato dalla Gran Bretagna in Francia, lamentava violazione del divieto di

            ne bin in idem perché dapprima era stato condannato da un tribunale francese per partecipazione
            ad  un  gruppo  terroristico  e  successivamente  è  stato  condannato  dalla  corte  d'assise  per
            partecipazione ad una serie di tentati omicidi ed omicidi.


            13.2. La Corte ha escluso la violazione perché egli non era stato condannato per gli stessi fatti

            Si veda anche, di recente: Šimkus contro Lituania, 13 giugno 2017


            4.3. Procedimenti paralleli

            1.  A.  e  B.  contro  Norvegia  (n.  24130/11  and  29758/11)  (vedi  anche  sopra  alla  voce

            “Ambito”), 15 novembre 2016 (Grande Camera)

            1.1.  I  due  ricorrenti,  contribuenti  norvegesi,  lamentavano  di  essere  stati  perseguiti  in  due

            procedimenti, amministrativo e penale, per lo stesso fatto.

            1.2. Erano stati interrogati dal p.m. come indagati e rinviati a giudizio, mentre sanzioni fiscali
            pecuniarie  –  poi  pagate  -  erano  imposte  dalle  autorità  fiscali.  Successivamente  erano  stati

            condannati in sede penale.

            1.3. La Grande Camera ha premesso che ogni Stato è libero di organizzare il proprio sistema
            sanzionatorio come meglio ritiene, purché non venga violato il principio dell’art. 4 del protocollo

            n. 7 che vieta che una stessa persona venga giudicata due volte per lo stesso fatto di rilievo
            penale.  Tale  norma  non  vieta  sistemi  sanzionatori  basati  su  un  approccio  “integrato”,  in
            particolare con l'apertura di procedimenti paralleli a diversi livelli come risposta alla violazione.


            1.4. Per questo, nel caso di specie non ha ravvisato violazione dell'art. 4 del protocollo n. 7; il
            sistema norvegese prevede un doppio sistema integrato (penale ed amministrativo) per fare
            fronte alle evasioni fiscali, e ciò era noto ai ricorrenti.


            1.5.  Nella  specie,  poi,  i  due  procedimenti  sono  stati  condotti  in  parallelo  ed  in  stretta
            connessione, cosicché i fatti accertati in uno dei due procedimenti sono stati considerati come
            acquisiti nell'altro. La stretta connessione tra i procedimenti e le sanzioni ha dunque fatto sì che

            esse fossero espressione di una unica potestà punitiva, senza violazione del divieto di ne bis in
            idem.




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