Page 163 - Bollettino I Semestre 2019
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6. Göktan contro Francia
6.1. L'interessato è stato condannato a cinque anni di reclusione per il reato di traffico di
stupefacenti, a seguito di una operazione della polizia e della dogana per contrastare
l'importazione illegale di beni, e poi sanzionato con una multa per la violazione doganale di illecita
importazione della sostanza. Poiché la multa non è stata pagata, è stato emesso un ordine di
carcerazione di due anni di reclusione. Egli ha così lamentato l'emissione di due condanne alla
pena della reclusione per lo stesso fatto.
6.2. La Corte non ha ravvisato violazione dell'art 4 del protocollo n. 7 perché, oltre al fatto che
il secondo ordine di detenzione è stato emesso solo in quanto misura conseguente al mancato
pagamento della multa, nella specie si era in presenza di due distinte violazioni: quella generale
del codice sul traffico di stupefacenti, e quella specifica doganale, per cui non vi è stata doppia
condanna per lo stesso fatto, ma per fatti diversi.
7. Nilsson contro Svezia 13 dicembre 2005
7.1. Il ricorrente lamentava violazione del principio per il fatto che la sua patente è stata sospesa
per 18 mesi a seguito della condanna per guida in stato di ebbrezza, ravvisando in ciò una doppia
condanna per lo stesso fatto
7.2. La Corte ha ritenuto che, poiché le due condanne sono intervenute in un arco di tempo
sufficientemente ravvicinato, esse possono considerarsi espressione della medesima potestà
punitiva, sebbene emesse con sentenze distinte di autorità diverse. L'istanza è stata, pertanto,
dichiarata inammissibile.
8. Sergey Zolotukhin contro Russia 10 febbraio 2009 (Grande Camera)
8.1. Il ricorrente era stato arrestato nel 2002 per avere introdotto la propria fidanzata in un
complesso militare senza autorizzazione ed era stato condannato a 3 giorni di detenzione in
quanto autore di una violazione amministrativa. Era stato poi aperto un procedimento relativo
alle condotte di disturbo all'azione della polizia prima che venisse redatto il rapporto, e per
minacce ed oltraggio durante e dopo la redazione del rapporto. In sede penale fu condannato
per quest'ultimo reato. Egli lamentò di essere stato condannato due volte per lo stesso fatto.
8.2. La Corte ha qualificato come “penale” anche il primo procedimento – relativo alla condotta
di disturbo tenuta prima della redazione del rapporto - formalmente amministrativo, a causa
della gravità della sanzione. Poi ha cercato di precisare il concetto di “stesso fatto” dicendo che
tale può definirsi quando i due fatti sono “sostanzialmente” gli stessi.
8.3. Nella specie, non ha ravvisato sostanziali differenze tra il fatto per il quale era stato
condannato nel procedimento “amministrativo” e quello oggetto del procedimento penale,
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