Page 162 - Bollettino I Semestre 2019
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4. Caso R.T. contro Svizzera (no. 31982/96), 30 maggio 2000 (decisione sulla
ammissibilità)
4.1. L'interessato lamentava di essere stato punito due volte in due separati procedimenti per
guida in stato di ebbrezza. Infatti dapprima era stato condannato da una corte distrettuale, e
poi in via amministrativa gli era stata ritirata la patente.
4.2. La Corte ha ritenuto la domanda inammissibile perché manifestamente infondata.
Le sanzioni, entrambe previste per tale condotta, sono state emesse allo stesso tempo da due
differenti autorità, per cui non si può affermare che il procedimento penale sia stato in violazione
dell'art. 4 del protocollo n. 7.
4.3. A commento di questo caso, si può notare come emergano già in esso alcuni concetti che
poi diverranno fondamentali nella giurisprudenza successiva, quale quello della stretta
connessione tra i due procedimenti, anche sotto il profilo temporale, per escludere la violazione
del principio del ne bis in idem.
5. Caso Franz Fischer contro Austria, 29 maggio 2001
5.1. L'interessato aveva ferito un ciclista guidando in stato di ebbrezza. L'autorità amministrativa
impose una multa per violazione del codice stradale, mentre l'autorità penale lo aveva
condannato a 6 mesi di reclusione per omicidio colposo aggravato dalla guida in stato di
ebbrezza.
5.2. In questo caso la Corte ha ribadito che il solo fatto che un singolo atto costituisca più di una
violazione non è contrario all'art. 4 del protocollo n. 7. Tuttavia, per stabilire se vi è stata
violazione del principio del divieto del ne bis in idem occorre vedere anche la relazione tra le due
violazioni, in particolare se gli elementi costitutivi sono comuni cosicché una contiene l'altra.
5.3. Nella specie, tra la violazione amministrativa di guida in stato di ebbrezza e la circostanza
del reato di cui al codice penale non è stata rilevata alcuna differenza, per cui la Corte ha ritenuto
che l'imputato è stato condannato in effetti due volte per lo stesso fatto, con violazione dell'art
4 del protocollo n. 7
5.4. Sul punto anche, tra le altre: Manasson contro Svezia, decisione sulla ammissibilità dell'8
aprile 2003; Bachmaier contro Austria, decisione sulla ammissibilità del 2 settembre 2004;
Rosenquist contro Svezia, decisione del 14 settembre 2004; Aşcı contro Austria, decisione
del 19 ottobre 2006; Hauser-Sporn contro Austria, sentenza del 7 dicembre 2006; Schutte
contro Austria, sentenza del 26 luglio 2007; Garretta contro Francia, decisione sulla
ammissibilità del 4 marzo 2008
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