Page 162 - Bollettino I Semestre 2019
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4.  Caso  R.T.  contro  Svizzera  (no.  31982/96),  30  maggio  2000  (decisione  sulla
            ammissibilità)


            4.1. L'interessato lamentava di essere stato punito due volte in due separati procedimenti per
            guida in stato di ebbrezza. Infatti dapprima era stato condannato da una corte distrettuale, e
            poi in via amministrativa gli era stata ritirata la patente.


            4.2. La Corte ha ritenuto la domanda inammissibile perché manifestamente infondata.

            Le sanzioni, entrambe previste per tale condotta, sono state emesse allo stesso tempo da due
            differenti autorità, per cui non si può affermare che il procedimento penale sia stato in violazione

            dell'art. 4 del protocollo n. 7.

            4.3. A commento di questo caso, si può notare come emergano già in esso alcuni concetti che

            poi  diverranno  fondamentali  nella  giurisprudenza  successiva,  quale  quello  della  stretta
            connessione tra i due procedimenti, anche sotto il profilo temporale, per escludere la violazione
            del principio del ne bis in idem.


            5. Caso Franz Fischer contro Austria, 29 maggio 2001

            5.1. L'interessato aveva ferito un ciclista guidando in stato di ebbrezza. L'autorità amministrativa
            impose  una  multa  per  violazione  del  codice  stradale,  mentre  l'autorità  penale  lo  aveva

            condannato  a  6  mesi  di  reclusione  per  omicidio  colposo  aggravato  dalla  guida  in  stato  di
            ebbrezza.


            5.2. In questo caso la Corte ha ribadito che il solo fatto che un singolo atto costituisca più di una
            violazione  non  è  contrario  all'art.  4  del  protocollo  n.  7.  Tuttavia,  per  stabilire  se  vi  è  stata
            violazione del principio del divieto del ne bis in idem occorre vedere anche la relazione tra le due

            violazioni, in particolare se gli elementi costitutivi sono comuni cosicché una contiene l'altra.

            5.3. Nella specie, tra la violazione amministrativa di guida in stato di ebbrezza e la circostanza
            del reato di cui al codice penale non è stata rilevata alcuna differenza, per cui la Corte ha ritenuto

            che l'imputato è stato condannato in effetti due volte per lo stesso fatto, con violazione dell'art
            4 del protocollo n. 7

            5.4. Sul punto anche, tra le altre: Manasson contro Svezia, decisione sulla ammissibilità dell'8

            aprile 2003; Bachmaier contro Austria, decisione sulla ammissibilità del 2 settembre 2004;
            Rosenquist contro Svezia, decisione del 14 settembre 2004; Aşcı contro Austria, decisione
            del 19 ottobre 2006; Hauser-Sporn contro Austria, sentenza del 7 dicembre 2006; Schutte
            contro  Austria,  sentenza  del  26  luglio  2007;  Garretta  contro  Francia,  decisione  sulla

            ammissibilità del 4 marzo 2008




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