Page 157 - Bollettino I Semestre 2019
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Al riguardo si veda anche la decisione sulla ammissibilità nel caso Haarvig contro Norvegia
            dell'11 dicembre 2007.


            4. Nel caso della Grande Camera Paksas contro Lituania, del 6 gennaio 2011, l'interessato era
            un ex presidente di quello Stato che era stato destituito dall'incarico, a seguito di procedura di
            messa  in  stato  d'accusa  per  violazione  della  Costituzione.  Era  stato  anche  aperto  un

            procedimento penale per rivelazione di segreto di Stato, nel quale era stato infine assolto. Egli
            assumeva così di essere stato processato due volte per gli stessi fatti.

            5.  La  Corte  ha  dichiarato  inammissibile  l'istanza  perché  i  procedimenti  davanti  alla  Corte

            Costituzionale non riguardavano la determinazione dei suoi diritti civili e dei suoi obblighi, né
            avevano ad oggetto l'accertamento di un reato, ma l'esercizio delle funzioni presidenziali; essi
            non rientravano quindi né nell'art 6 comma 1 (diritto ad un giusto processo), né nell'art. 4 del
            protocollo n. 7


            6.  Nel  caso  Kurdov  and  Ivanov  contro  Bulgaria,  del  31  maggio  2011,  i  ricorrenti  erano
            dipendenti  della  società  di  trasporto  ferroviario  della  Bulgaria.  Nel  1995,  mentre  stavano
            effettuando  lavori  di  saldatura  su  un  vagone,  lo  stesso  prese  fuoco.  Il  primo  ricorrente  fu

            assoggettato ad una sanzione pecuniaria di 150 lev bulgari per violazione delle norme in materia
            di sicurezza. Fu anche aperto un procedimento penale per incendio doloso di oggetti di valore,
            in riferimento a fatti avvenuti tra il 1998 ed il 2004.


            6.1. La Corte ha ritenuto che non vi è stata alcuna violazione dell'art. 4 protocollo n. 7 perché il
            procedimento amministrativo culminato nella sanzione pecuniaria di 150 lev non poteva essere
            considerato  di  natura  penale.  In  base  a  ciò,  l'apertura  del  procedimento  penale  dopo

            l'imposizione della sanzione amministrativa non ha comportato violazione del divieto di ne bis in
            idem.


            7. Caso A. and B. contro Norvegia (domande n. 24130/11 and 29758/11) (si ritornerà
            sullo stesso anche successivamente nella sezione “La definizione di idem”), 15 Novembre 2016
            (Grande Camera)


            7.1. Il caso riguarda due contribuenti che reclamavano la violazione del divieto per essere stati
            puniti due volte – in un procedimento penale ed uno amministrativo – per lo stesso fatto, essendo
            stati interrogati e rinviati a giudizio dal p.m., poi assoggettati al procedimento amministrativo
            dalle autorità che avevano imposto una sanzione, pagata, e poi condannati in sede penale.


            7.2. La Corte, per stabilire la natura penale dei procedimenti, è partita dai c.d. Criteri Engel
            sopra  ricordati,  e  ha  ritenuto  che  l'imposizione  della  sanzione  fiscale  del  30%  dell'imposta
            potesse essere ritenuta di natura penale ai fini dell'art. 4 protocollo n. 7.





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