Page 157 - Bollettino I Semestre 2019
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Al riguardo si veda anche la decisione sulla ammissibilità nel caso Haarvig contro Norvegia
dell'11 dicembre 2007.
4. Nel caso della Grande Camera Paksas contro Lituania, del 6 gennaio 2011, l'interessato era
un ex presidente di quello Stato che era stato destituito dall'incarico, a seguito di procedura di
messa in stato d'accusa per violazione della Costituzione. Era stato anche aperto un
procedimento penale per rivelazione di segreto di Stato, nel quale era stato infine assolto. Egli
assumeva così di essere stato processato due volte per gli stessi fatti.
5. La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza perché i procedimenti davanti alla Corte
Costituzionale non riguardavano la determinazione dei suoi diritti civili e dei suoi obblighi, né
avevano ad oggetto l'accertamento di un reato, ma l'esercizio delle funzioni presidenziali; essi
non rientravano quindi né nell'art 6 comma 1 (diritto ad un giusto processo), né nell'art. 4 del
protocollo n. 7
6. Nel caso Kurdov and Ivanov contro Bulgaria, del 31 maggio 2011, i ricorrenti erano
dipendenti della società di trasporto ferroviario della Bulgaria. Nel 1995, mentre stavano
effettuando lavori di saldatura su un vagone, lo stesso prese fuoco. Il primo ricorrente fu
assoggettato ad una sanzione pecuniaria di 150 lev bulgari per violazione delle norme in materia
di sicurezza. Fu anche aperto un procedimento penale per incendio doloso di oggetti di valore,
in riferimento a fatti avvenuti tra il 1998 ed il 2004.
6.1. La Corte ha ritenuto che non vi è stata alcuna violazione dell'art. 4 protocollo n. 7 perché il
procedimento amministrativo culminato nella sanzione pecuniaria di 150 lev non poteva essere
considerato di natura penale. In base a ciò, l'apertura del procedimento penale dopo
l'imposizione della sanzione amministrativa non ha comportato violazione del divieto di ne bis in
idem.
7. Caso A. and B. contro Norvegia (domande n. 24130/11 and 29758/11) (si ritornerà
sullo stesso anche successivamente nella sezione “La definizione di idem”), 15 Novembre 2016
(Grande Camera)
7.1. Il caso riguarda due contribuenti che reclamavano la violazione del divieto per essere stati
puniti due volte – in un procedimento penale ed uno amministrativo – per lo stesso fatto, essendo
stati interrogati e rinviati a giudizio dal p.m., poi assoggettati al procedimento amministrativo
dalle autorità che avevano imposto una sanzione, pagata, e poi condannati in sede penale.
7.2. La Corte, per stabilire la natura penale dei procedimenti, è partita dai c.d. Criteri Engel
sopra ricordati, e ha ritenuto che l'imposizione della sanzione fiscale del 30% dell'imposta
potesse essere ritenuta di natura penale ai fini dell'art. 4 protocollo n. 7.
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