Page 154 - Bollettino I Semestre 2019
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EDU, quali debbano essere le sequenze procedimentali da osservare nel caso in cui il problema
            della riqualificazione in peius del fatto di reato si ponga per la prima volta in sede di legittimità,
            indicandone a tal fine (v. il § 12 del Ritenuto in fatto) i passaggi nell’ipotesi in cui sia lo stesso

            Procuratore Generale ad informare le parti, in via preliminare, che intende sollevare, “ai fini
            e per gli effetti di quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza
            11  dicembre  2007,  Drassich”,  il  problema  della  diversa  qualificazione  giuridica  del  fatto
            ascritto al ricorrente.


            A fronte della motivata richiesta formulata dal P.G. le parti possono chiedere ed ottenere un
            congruo termine, con il rinvio dell’udienza per formulare eventuali controdeduzioni in merito

            alla prospettiva di una diversa qualificazione giuridica del fatto, impregiudicata rimanendo,
            evidentemente, ogni decisione sul merito.

            Nel caso in questione, le Sezioni Unite hanno escluso la possibilità di accogliere la sollecitata

            riqualificazione dei fatti di truffa alla stregua del solo reato di abuso d'ufficio, osservando che
            proprio la enunciazione delle condotte integranti tale reato nell'ambito della contestazione del
            reato di truffa rendeva palese che il fatto di abuso era stato considerato assorbito in quello

            più ampio di truffa, in virtù della clausola di consunzione contenuta nell'art. 323 cod. proc.
            pen. (“salvo che il fatto non costituisca un più grave reato”: clausola che a sua volta impone
            di  considerare  la  fattispecie  di  abuso  d'ufficio  quale  residuale  e  sussidiaria,  escludendosi
            l'applicazione  del  precetto  penale  nel  caso  in  cui la  condotta  materiale  di  abuso  integri  al

            tempo stesso un reato più grave e in esso si consumi).

            7. Dall’analisi della giurisprudenza della Corte EDU e dalla stessa elaborazione giurisprudenziale
            della Corte Suprema di cassazione non risulta essere stata posta in discussione la possibilità che

            il giudice, anche in sede di legittimità, proceda ad una diversa qualificazione giuridica del fatto.
            L’unico limite individuato dalla Corte europea, al fine di armonizzare tale facoltà con il diritto di
            difesa riconosciuto dall’art. 6, par. 1 e 3, lett. a) e lett. b), CEDU, attiene alla prevedibilità della

            riqualificazione, che non può essere il frutto di un atto a sorpresa del giudice.

            Nessun  problema,  dunque,  può  sorgere,  in  punto  di  prevedibilità  e  di  attuazione  del
            contraddittorio, nelle ipotesi in cui la diversa qualificazione giuridica del fatto venga sollecitata

            dalle  parti,  come  tema  espressamente  enucleato  nei  motivi  di  ricorso  ovvero  prospettato,
            preliminarmente o nella successiva requisitoria, dal Procuratore Generale.


            Per l’appunto questa è l’ipotesi verificatasi nel caso deciso da Sez. 6, n. 3913 del 11/12/2015,
            ric. Cucci ed altri, ove lo stesso P.G. ha ritenuto di prospettare, alla prima udienza del 5 maggio
            2015, il tema della possibile riqualificazione dei fatti, ascritti come truffa aggravata e corruzione,
            in delitti di peculato.                                                                                        Indice





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