Page 154 - Bollettino I Semestre 2019
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EDU, quali debbano essere le sequenze procedimentali da osservare nel caso in cui il problema
della riqualificazione in peius del fatto di reato si ponga per la prima volta in sede di legittimità,
indicandone a tal fine (v. il § 12 del Ritenuto in fatto) i passaggi nell’ipotesi in cui sia lo stesso
Procuratore Generale ad informare le parti, in via preliminare, che intende sollevare, “ai fini
e per gli effetti di quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza
11 dicembre 2007, Drassich”, il problema della diversa qualificazione giuridica del fatto
ascritto al ricorrente.
A fronte della motivata richiesta formulata dal P.G. le parti possono chiedere ed ottenere un
congruo termine, con il rinvio dell’udienza per formulare eventuali controdeduzioni in merito
alla prospettiva di una diversa qualificazione giuridica del fatto, impregiudicata rimanendo,
evidentemente, ogni decisione sul merito.
Nel caso in questione, le Sezioni Unite hanno escluso la possibilità di accogliere la sollecitata
riqualificazione dei fatti di truffa alla stregua del solo reato di abuso d'ufficio, osservando che
proprio la enunciazione delle condotte integranti tale reato nell'ambito della contestazione del
reato di truffa rendeva palese che il fatto di abuso era stato considerato assorbito in quello
più ampio di truffa, in virtù della clausola di consunzione contenuta nell'art. 323 cod. proc.
pen. (“salvo che il fatto non costituisca un più grave reato”: clausola che a sua volta impone
di considerare la fattispecie di abuso d'ufficio quale residuale e sussidiaria, escludendosi
l'applicazione del precetto penale nel caso in cui la condotta materiale di abuso integri al
tempo stesso un reato più grave e in esso si consumi).
7. Dall’analisi della giurisprudenza della Corte EDU e dalla stessa elaborazione giurisprudenziale
della Corte Suprema di cassazione non risulta essere stata posta in discussione la possibilità che
il giudice, anche in sede di legittimità, proceda ad una diversa qualificazione giuridica del fatto.
L’unico limite individuato dalla Corte europea, al fine di armonizzare tale facoltà con il diritto di
difesa riconosciuto dall’art. 6, par. 1 e 3, lett. a) e lett. b), CEDU, attiene alla prevedibilità della
riqualificazione, che non può essere il frutto di un atto a sorpresa del giudice.
Nessun problema, dunque, può sorgere, in punto di prevedibilità e di attuazione del
contraddittorio, nelle ipotesi in cui la diversa qualificazione giuridica del fatto venga sollecitata
dalle parti, come tema espressamente enucleato nei motivi di ricorso ovvero prospettato,
preliminarmente o nella successiva requisitoria, dal Procuratore Generale.
Per l’appunto questa è l’ipotesi verificatasi nel caso deciso da Sez. 6, n. 3913 del 11/12/2015,
ric. Cucci ed altri, ove lo stesso P.G. ha ritenuto di prospettare, alla prima udienza del 5 maggio
2015, il tema della possibile riqualificazione dei fatti, ascritti come truffa aggravata e corruzione,
in delitti di peculato. Indice
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