Page 153 - Bollettino I Semestre 2019
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prescrizione,  ha  disposto  l’annullamento  senza  rinvio  della  sentenza  limitatamente  ai  capi
            concernenti i reati estinti, rinviando alla Corte di appello per la sola rideterminazione della pena
            per i reati residui di associazione per delinquere e corruzione.


            In altro caso, ancora, la Corte (Sez. 4, n. 9133 del 12/12/2017, Giacomelli, Rv. 272263) ha
            ritenuto  sufficiente  all’attuazione  del  contraddittorio  la  circostanza  che  la  possibilità  di  una

            diversa qualificazione giuridica del fatto fosse  stata prospettata dal Procuratore Generale nel
            corso della sua requisitoria orale e successivamente discussa dalle parti. In tal caso, dunque, la
            Corte ha provveduto in dispositivo in merito alla diversa qualificazione giuridica della condotta
            ed ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ravvisando l’estinzione del

            reato per prescrizione.

            Sempre nella medesima prospettiva di espansione della tutela dei diritti fondamentali si è altresì
            affermato (Sez. 6, n. 22813 del 3/5/2016, Majer, Rv. 267133) che, qualora dalla nuova e diversa

            qualificazione giuridica effettuata in sede di legittimità, emerga un reato per il quale sarebbe
            stata necessaria l’udienza preliminare, in concreto non tenuta, in quanto non necessaria per il
            reato originariamente contestato (nella specie, il reato di cui all’art. 378 cod. pen., riqualificato

            in quello di cui all’art. 390 cod. pen.), deve recuperarsi l’operatività dell’art. 521-bis cod. proc.
            pen. con il conseguente travolgimento del processo attraverso l’annullamento senza rinvio della
            sentenza  impugnata  e  la  trasmissione  degli  atti  al  Pubblico  Ministero  presso  il  Tribunale
            competente  in  primo  grado  (analogamente  v.  Sez.  1,  n.  43230  del  4/11/2009,  Pigozzi,  Rv.

            245118).

            Il limite alla riqualificazione giuridica del fatto nel giudizio di legittimità è strettamente connesso,
            peraltro, alla sua pacifica ricostruzione storica da parte dei giudici di merito (Sez. 2, n. 7462 del

            30/01/2018, Lunardi, Rv. 272091), sicché potrebbe rendersi necessario, talora, per non recare
            pregiudizio al diritto di difesa, l’annullamento della sentenza impugnata per l'instaurazione del
            contraddittorio in ordine al diverso inquadramento giuridico del fatto o di una sua circostanza (in

            tale direzione si è orientata, ad es., Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017, D.S., Rv. 271758, con
            riferimento ad una fattispecie in cui la S.C., ritenendo di dover procedere alla riqualificazione
            giuridica  di  una  circostanza  aggravante  contestata  nell'imputazione  di  furto,  ha  annullato  la
            sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante della “destrezza” - art. 625, n.

            4, cod. pen. - con rinvio alla corte d'appello per l'instaurazione del contraddittorio in ordine al
            diverso inquadramento giuridico della ritenuta circostanza aggravante del mezzo fraudolento ex
            art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.).


            6. Nella sua più autorevole composizione, la Corte Suprema di cassazione (Sez. Un., n. 155
            del  29/09/2011,  dep.  2012,  Rossi,  Rv.  251494)  si  è  altresì  fatta  carico  di  precisare,  in
            relazione alla individuazione delle concrete garanzie da assicurare all’imputato ex art. 6 Conv.




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