Page 153 - Bollettino I Semestre 2019
P. 153
prescrizione, ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente ai capi
concernenti i reati estinti, rinviando alla Corte di appello per la sola rideterminazione della pena
per i reati residui di associazione per delinquere e corruzione.
In altro caso, ancora, la Corte (Sez. 4, n. 9133 del 12/12/2017, Giacomelli, Rv. 272263) ha
ritenuto sufficiente all’attuazione del contraddittorio la circostanza che la possibilità di una
diversa qualificazione giuridica del fatto fosse stata prospettata dal Procuratore Generale nel
corso della sua requisitoria orale e successivamente discussa dalle parti. In tal caso, dunque, la
Corte ha provveduto in dispositivo in merito alla diversa qualificazione giuridica della condotta
ed ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ravvisando l’estinzione del
reato per prescrizione.
Sempre nella medesima prospettiva di espansione della tutela dei diritti fondamentali si è altresì
affermato (Sez. 6, n. 22813 del 3/5/2016, Majer, Rv. 267133) che, qualora dalla nuova e diversa
qualificazione giuridica effettuata in sede di legittimità, emerga un reato per il quale sarebbe
stata necessaria l’udienza preliminare, in concreto non tenuta, in quanto non necessaria per il
reato originariamente contestato (nella specie, il reato di cui all’art. 378 cod. pen., riqualificato
in quello di cui all’art. 390 cod. pen.), deve recuperarsi l’operatività dell’art. 521-bis cod. proc.
pen. con il conseguente travolgimento del processo attraverso l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale
competente in primo grado (analogamente v. Sez. 1, n. 43230 del 4/11/2009, Pigozzi, Rv.
245118).
Il limite alla riqualificazione giuridica del fatto nel giudizio di legittimità è strettamente connesso,
peraltro, alla sua pacifica ricostruzione storica da parte dei giudici di merito (Sez. 2, n. 7462 del
30/01/2018, Lunardi, Rv. 272091), sicché potrebbe rendersi necessario, talora, per non recare
pregiudizio al diritto di difesa, l’annullamento della sentenza impugnata per l'instaurazione del
contraddittorio in ordine al diverso inquadramento giuridico del fatto o di una sua circostanza (in
tale direzione si è orientata, ad es., Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017, D.S., Rv. 271758, con
riferimento ad una fattispecie in cui la S.C., ritenendo di dover procedere alla riqualificazione
giuridica di una circostanza aggravante contestata nell'imputazione di furto, ha annullato la
sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante della “destrezza” - art. 625, n.
4, cod. pen. - con rinvio alla corte d'appello per l'instaurazione del contraddittorio in ordine al
diverso inquadramento giuridico della ritenuta circostanza aggravante del mezzo fraudolento ex
art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.).
6. Nella sua più autorevole composizione, la Corte Suprema di cassazione (Sez. Un., n. 155
del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251494) si è altresì fatta carico di precisare, in
relazione alla individuazione delle concrete garanzie da assicurare all’imputato ex art. 6 Conv.
145