Page 155 - Bollettino I Semestre 2019
P. 155
CLASSIFICAZIONE
NE BIS IN IDEM
Abstract della scheda tematica redatta dalla Corte Edu in tema di ne bis in idem
(articolo 4 - Diritto a non essere processato o punito due volte - del Protocollo n. 7
della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo):
“1. Nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso
Stato per un’infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza
definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente non impediranno la riapertura del processo,
conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi o
degli elementi nuovi o un vizio fondamentale nella procedura antecedente avrebbero potuto
condizionare l’esito del caso.
3. Nessuna deroga a questo articolo può essere autorizzata ai sensi dell’articolo 15 della
Convenzione”.
1. Abstract
Gli uffici della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sono soliti redigere schede tematiche su
questioni di particolare rilievo, sulle quali si è sviluppata la giurisprudenza della Corte.
La presente scheda riguarda il tema del ne bis in idem.
La scheda tematica della Corte EDU analizza – con riferimenti specifici ai casi concreti già decisi
– i vari aspetti in cui si articola il principio del ne bis in idem, ed in particolare
a) L'ambito applicativo del principio: in esso viene messo in luce che la norma è applicabile
solo in relazione a violazioni qualificate di natura penale ai sensi della Convenzione, e solo in
relazione a procedimenti nello stesso Stato. E’ nota sul punto la dottrina della Corte sul concetto
di “materia penale”, per cui quest’ultima è ben più ampia del “diritto penale”, comprendendo non
solo ciò che è formalmente “penale”, ma anche ciò che, qualificato formalmente come
“amministrativo” deve però ritenersi, in virtù di alcune specifiche caratteristiche enucleate dalla
Corte (c.d. criteri Engel) sostanzialmente penale. Solo quando si è in presenza di due
procedimenti o sanzioni “sostanzialmente penali” viene in rilievo il principio del ne bis in idem.
Peraltro, può anticiparsi fin d’ora che non ogni volta in cui si ha l’apertura di due procedimenti
sostanzialmente penali, o l’applicazione di due sanzioni di questo tipo, si ha violazione del
147