Page 155 - Bollettino I Semestre 2019
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CLASSIFICAZIONE

            NE BIS IN IDEM


            Abstract  della  scheda  tematica  redatta  dalla  Corte  Edu  in  tema  di  ne  bis  in  idem
            (articolo 4 - Diritto a non essere processato o punito due volte - del Protocollo n. 7
            della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo):


             “1.  Nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso
            Stato per un’infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza

            definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.

            2. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente non impediranno la riapertura del processo,
            conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi o

            degli  elementi  nuovi  o  un  vizio  fondamentale  nella  procedura  antecedente  avrebbero  potuto
            condizionare l’esito del caso.

            3.  Nessuna  deroga  a  questo  articolo  può  essere  autorizzata  ai  sensi  dell’articolo  15  della

            Convenzione”.




            1. Abstract
            Gli  uffici  della  Corte  Europea  dei  Diritti  dell’Uomo  sono  soliti  redigere  schede  tematiche  su
            questioni di particolare rilievo, sulle quali si è sviluppata la giurisprudenza della Corte.


            La presente scheda riguarda il tema del ne bis in idem.

            La scheda tematica della Corte EDU analizza – con riferimenti specifici ai casi concreti già decisi

            – i vari aspetti in cui si articola il principio del ne bis in idem, ed in particolare

            a) L'ambito applicativo del principio: in esso viene messo in luce che la norma è applicabile

            solo in relazione a violazioni qualificate di natura penale ai sensi della Convenzione, e solo in
            relazione a procedimenti nello stesso Stato. E’ nota sul punto la dottrina della Corte sul concetto
            di “materia penale”, per cui quest’ultima è ben più ampia del “diritto penale”, comprendendo non
            solo  ciò  che  è  formalmente  “penale”,  ma  anche  ciò  che,  qualificato  formalmente  come

            “amministrativo” deve però ritenersi, in virtù di alcune specifiche caratteristiche enucleate dalla
            Corte  (c.d.  criteri  Engel)  sostanzialmente  penale.  Solo  quando  si  è  in  presenza  di  due
            procedimenti o sanzioni “sostanzialmente penali” viene in rilievo il principio del ne bis in idem.

            Peraltro, può anticiparsi fin d’ora che non ogni volta in cui si ha l’apertura di due procedimenti
            sostanzialmente  penali,  o  l’applicazione  di  due  sanzioni  di  questo  tipo,  si  ha  violazione  del





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