Page 160 - Bollettino I Semestre 2019
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3.3. Non luogo a procedere
1. Caso Horciag contro Romania del 15 marzo 2005 (decisione sulla ammissibilità)
L'interessato non era stato ritenuto penalmente responsabile di un omicidio perché incapace di
intendere, ed era stato sottoposto a misura di sicurezza.
1.1. Successivamente, i medici avevano espresso dubbi su tale incapacità, e l'ufficio di procura
aveva chiesto di riaprire il caso. Una nuova perizia rilevò che la momento dell'omicidio la capacità
di intendere dell'imputato era scemata, ma esistente. Per questo, egli fu processato e
condannato.
1.2. L'interessato adì la Corte, lamentando di essere stato processato due volte per lo stesso
fatto.
1.3. La Corte ha rilevato che il principio del ne bis in idem opera solo quando è intervenuta una
sentenza definitiva secondo la legge dello Stato interessato.
1.4. Nel caso di specie, la prima sentenza non era ancora definitiva perché poteva essere rivista
da un'autorità superiore. Non era pertanto applicabile l'art. 4 del protocollo n. 7 e l'istanza è
stata dichiarata inammissibile.
3.4. Amnistia
1. Il caso Marguš contro Croazia del 27 maggio 2014 (Grande camera) riguardava la condanna
nel 2007 di un ex comandante dell'esercito croato per crimini di guerra contro la popolazione
civile, commessi nel 1991. Egli ha lamentato che i fatti fossero gli stessi per i quali era
intervenuta l'amnistia generale 1997, in base alla quale i procedimenti pendenti erano stati
chiusi.
1.1. La Corte ha ritenuto non applicabile l'art. 4 del protocollo n. 7, notando che vi è una generale
tendenza nel diritto internazionale e considerare non accettabile la concessione di amnistia per
crimini di guerra, cosicché l'apertura di nuovi procedimenti per tali fatti era addirittura in linea
con gli art 2 e 3 della Convenzione e con le raccomandazioni di vari organismi internazionali.
4) La definizione di “idem”
4.1. Da Gradinger a Zolotukhin
1. Caso Gradinger contro Austria, 23 ottobre 1995
1.1. L'interessato era stato punito per avere causato un incidente stradale mortale sotto l'effetto
di alcool (0,8 grammi per litro), con una multa a livello amministrativo secondo la legge sulla
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