Page 160 - Bollettino I Semestre 2019
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3.3. Non luogo a procedere

            1. Caso Horciag contro Romania del 15 marzo 2005 (decisione sulla ammissibilità)


            L'interessato non era stato ritenuto penalmente responsabile di un omicidio perché incapace di
            intendere, ed era stato sottoposto a misura di sicurezza.


            1.1. Successivamente, i medici avevano espresso dubbi su tale incapacità, e l'ufficio di procura
            aveva chiesto di riaprire il caso. Una nuova perizia rilevò che la momento dell'omicidio la capacità
            di  intendere  dell'imputato  era  scemata,  ma  esistente.  Per  questo,  egli  fu  processato  e

            condannato.

            1.2. L'interessato adì la Corte, lamentando di essere stato processato due volte per lo stesso
            fatto.


            1.3. La Corte ha rilevato che il principio del ne bis in idem opera solo quando è intervenuta una
            sentenza definitiva secondo la legge dello Stato interessato.


            1.4. Nel caso di specie, la prima sentenza non era ancora definitiva perché poteva essere rivista
            da un'autorità superiore. Non era pertanto applicabile l'art. 4 del protocollo n. 7 e l'istanza è
            stata dichiarata inammissibile.


            3.4. Amnistia

            1. Il caso Marguš contro Croazia del 27 maggio 2014 (Grande camera) riguardava la condanna

            nel 2007 di un ex comandante dell'esercito croato per crimini di guerra contro la popolazione
            civile,  commessi  nel  1991.  Egli  ha  lamentato  che  i  fatti  fossero  gli  stessi  per  i  quali  era
            intervenuta  l'amnistia  generale  1997,  in  base  alla  quale  i  procedimenti  pendenti  erano  stati
            chiusi.


            1.1. La Corte ha ritenuto non applicabile l'art. 4 del protocollo n. 7, notando che vi è una generale
            tendenza nel diritto internazionale e considerare non accettabile la concessione di amnistia per
            crimini di guerra, cosicché l'apertura di nuovi procedimenti per tali fatti era addirittura in linea

            con gli art 2 e 3 della Convenzione e con le raccomandazioni di vari organismi internazionali.

            4) La definizione di “idem”


            4.1. Da Gradinger a Zolotukhin

            1. Caso Gradinger contro Austria, 23 ottobre 1995


            1.1. L'interessato era stato punito per avere causato un incidente stradale mortale sotto l'effetto
            di alcool (0,8 grammi per litro), con una multa a livello amministrativo secondo la legge sulla




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