Page 164 - Bollettino I Semestre 2019
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essendo irrilevante che per tale reato esso fosse stato assolto, in quanto ciò era avvenuto non
            per  violazione  del  divieto  del  ne  bis  in  idem,  ma  per  carenza  di  prove.  L'apertura  di  tale
            procedimento penale, pertanto, ha rappresentato una violazione dell'art 4 del protocollo n. 7


            4.2. Giurisprudenza post- Zolotukhin







            1. Ruotsalainen contro Finlandia del 16 giugno 2009

            1.1. Il ricorrente utilizzava per il suo furgone benzina anziché gasolio, come avrebbe dovuto,
            approfittando così della minore imposizione. Fu assoggettato ad una multa di 120 euro per frode

            fiscale di minore importanza, a seguito di decreto penale. In via amministrativa, gli fu ordinato
            di pagare l'importo di 15.000 euro, corrispondente alla differenza tra l'imposta pagata e quella
            che  avrebbe  dovuto  pagare,  moltiplicato  per  tre  per  omessa  informazione  alle  autorità
            competenti. Il suo ricorso contro tale provvedimento fu respinto. Ha quindi lamentato di essere

            stato punito due volte per lo stesso fatto.

            1.2. La Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 4 del protocollo n. 7, ritenendo che entrambe le
            sanzioni fossero di natura penale. Anche quella formalmente amministrativa non poteva ritenersi

            tale, bensì penale, perché la sanzione inflitta non era meramente compensatoria per ripagare la
            differenza tra l'importo pagato e quello dovuto, essendo stata aumentata con finalità punitiva e
            deterrente.  Tutto  ciò  per  lo  stesso  fatto,  essendo  la  sola  differenza  tra  i  due  procedimenti

            rappresentata dall'elemento soggettivo.

            2. Tsonyo Tsonev contro Bulgaria del 14 gennaio 2010


            2.1. Il ricorrente aveva commesso atti di disturbo dell'ordine pubblico, avendo forzato la porta
            di una abitazione, essendovi entrato all'interno ed avendo colpito l'occupante. Per questo era
            stato condannato sia in via penale che amministrativa.


            2.2  La  Corte  ha  notato  che  per  lo  stesso  comportamento  egli  fu  sia  sanzionato  in  via
            amministrativa dal Comune, con una multa, sia in sede penale. La multa era divenuta definitiva.
            Pertanto la Corte ha ravvisato la violazione dell'art 4 del protocollo n. 7, essendo la persona

            stata assoggettata a due procedimenti e condannata per lo stesso fatto.

            3. Tomasović contro Croazia del 18 ottobre 2011


            3.1. Il ricorrente lamentava la violazione del principio per essere stato condannato due volte per
            il possesso di eroina, una come “violazione di minore importanza” nel marzo 2006 e poi come
            reato nel marzo 2007.


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