Page 164 - Bollettino I Semestre 2019
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essendo irrilevante che per tale reato esso fosse stato assolto, in quanto ciò era avvenuto non
per violazione del divieto del ne bis in idem, ma per carenza di prove. L'apertura di tale
procedimento penale, pertanto, ha rappresentato una violazione dell'art 4 del protocollo n. 7
4.2. Giurisprudenza post- Zolotukhin
1. Ruotsalainen contro Finlandia del 16 giugno 2009
1.1. Il ricorrente utilizzava per il suo furgone benzina anziché gasolio, come avrebbe dovuto,
approfittando così della minore imposizione. Fu assoggettato ad una multa di 120 euro per frode
fiscale di minore importanza, a seguito di decreto penale. In via amministrativa, gli fu ordinato
di pagare l'importo di 15.000 euro, corrispondente alla differenza tra l'imposta pagata e quella
che avrebbe dovuto pagare, moltiplicato per tre per omessa informazione alle autorità
competenti. Il suo ricorso contro tale provvedimento fu respinto. Ha quindi lamentato di essere
stato punito due volte per lo stesso fatto.
1.2. La Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 4 del protocollo n. 7, ritenendo che entrambe le
sanzioni fossero di natura penale. Anche quella formalmente amministrativa non poteva ritenersi
tale, bensì penale, perché la sanzione inflitta non era meramente compensatoria per ripagare la
differenza tra l'importo pagato e quello dovuto, essendo stata aumentata con finalità punitiva e
deterrente. Tutto ciò per lo stesso fatto, essendo la sola differenza tra i due procedimenti
rappresentata dall'elemento soggettivo.
2. Tsonyo Tsonev contro Bulgaria del 14 gennaio 2010
2.1. Il ricorrente aveva commesso atti di disturbo dell'ordine pubblico, avendo forzato la porta
di una abitazione, essendovi entrato all'interno ed avendo colpito l'occupante. Per questo era
stato condannato sia in via penale che amministrativa.
2.2 La Corte ha notato che per lo stesso comportamento egli fu sia sanzionato in via
amministrativa dal Comune, con una multa, sia in sede penale. La multa era divenuta definitiva.
Pertanto la Corte ha ravvisato la violazione dell'art 4 del protocollo n. 7, essendo la persona
stata assoggettata a due procedimenti e condannata per lo stesso fatto.
3. Tomasović contro Croazia del 18 ottobre 2011
3.1. Il ricorrente lamentava la violazione del principio per essere stato condannato due volte per
il possesso di eroina, una come “violazione di minore importanza” nel marzo 2006 e poi come
reato nel marzo 2007.
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