Page 159 - Bollettino I Semestre 2019
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1.2. Il procedimento amministrativo è continuato per ulteriori nove mesi e mezzo dopo
l'assoluzione definitiva in sede penale. La parte ha lamentato di essere stata processata e punita
due volte per lo stesso fatto.
1.3. La Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 4 del protocollo n. 7, rilevando che la parte è
stata processata nuovamente per una violazione fiscale in relazione alla quale era stata assolta
in maniera definitiva, in quanto il procedimento fiscale non è stato chiuso dopo l'assoluzione
definitiva in sede penale
2. Il caso Sismanidis e Sitaridis contro Grecia del 9 giugno 2016 riguarda la apertura di
procedimenti amministrativi in relazione a fatti di contrabbando, dopo l'assoluzione in sede
penale
Per una delle due parti, la Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 4 del protocollo n. 7 per il
fatto che dopo l'assoluzione definitiva in sede penale, nel 1997, è stato aperto un procedimento
amministrativo per gli stessi fatti (evidentemente di “natura penale”).
3.2. Revisione
1. Caso Nikitin contro Russia del 20 luglio 2004
La questione riguarda un ex militare russo che aveva lavorato in un progetto per una NGO
norvegese, ed era stato accusato dalla Russia di tradimento e rivelazione di segreti di ufficio.
1.1. Assolto nel dicembre 1999, nell'aprile 2000 la Corte Suprema confermò l'assoluzione, che
divenne così definitiva. Nel maggio 2000 il procuratore generale presentò una richiesta al
“Presidium” della Corte Suprema per la revisione del caso secondo lo specifico procedimento. Il
Presidium rigettò la richiesta, confermando l'assoluzione.
1.2. La parte ha lamentato che la conduzione del procedimento per valutare la revisione
dell'assoluzione definitiva ha rappresentato una violazione del diritto a non essere processato
due volte
1.3. La Corte ha rigettato la domanda rilevando che, in realtà, la decisione sulla possibilità di
rivedere la assoluzione non è stato un nuovo processo. Il Presidium non poteva entrare nel
merito, e quindi non vi è stato il rischio di sottoposizione a nuovo giudizio. In ogni caso, anche
avesse accolto la richiesta, questo avrebbe comportato solo l'annullamento della prima
decisione, che non costituiva duplicazione del giudizio. Era piuttosto un tentativo di riapertura
del giudizio, che non rappresenta un doppio giudizio, ed è permesso dall'art. 4 comma 2 del
protocollo n. 7
Si veda anche il caso: Bratyakin contro Russia, del 9 marzo 2006.
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