Page 159 - Bollettino I Semestre 2019
P. 159

1.2.  Il  procedimento  amministrativo  è  continuato  per  ulteriori  nove  mesi  e  mezzo  dopo
            l'assoluzione definitiva in sede penale. La parte ha lamentato di essere stata processata e punita
            due volte per lo stesso fatto.


            1.3. La Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 4 del protocollo n. 7, rilevando che la parte è
            stata processata nuovamente per una violazione fiscale in relazione alla quale era stata assolta

            in maniera definitiva, in quanto il procedimento fiscale non è stato chiuso dopo l'assoluzione
            definitiva in sede penale

            2. Il caso Sismanidis e Sitaridis contro Grecia del 9 giugno 2016 riguarda la apertura di

            procedimenti  amministrativi  in  relazione  a  fatti  di  contrabbando,  dopo  l'assoluzione  in  sede
            penale

            Per una delle due parti, la Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 4 del protocollo n. 7 per il

            fatto che dopo l'assoluzione definitiva in sede penale, nel 1997, è stato aperto un procedimento
            amministrativo per gli stessi fatti (evidentemente di “natura penale”).


            3.2. Revisione

            1. Caso Nikitin contro Russia del 20 luglio 2004

            La  questione  riguarda  un  ex  militare  russo  che  aveva  lavorato  in  un  progetto  per  una  NGO

            norvegese, ed era stato accusato dalla Russia di tradimento e rivelazione di segreti di ufficio.

            1.1. Assolto nel dicembre 1999, nell'aprile 2000 la Corte Suprema confermò l'assoluzione, che

            divenne  così  definitiva.  Nel  maggio  2000  il  procuratore  generale  presentò  una  richiesta  al
            “Presidium” della Corte Suprema per la revisione del caso secondo lo specifico procedimento. Il
            Presidium rigettò la richiesta, confermando l'assoluzione.


            1.2.  La  parte  ha  lamentato  che  la  conduzione  del  procedimento  per  valutare  la  revisione
            dell'assoluzione definitiva ha rappresentato una violazione del diritto a non essere processato
            due volte


            1.3. La Corte ha rigettato la domanda rilevando che, in realtà, la decisione sulla possibilità di
            rivedere  la  assoluzione  non  è  stato  un  nuovo  processo.  Il  Presidium  non  poteva  entrare  nel
            merito, e quindi non vi è stato il rischio di sottoposizione a nuovo giudizio. In ogni caso, anche

            avesse  accolto  la  richiesta,  questo  avrebbe  comportato  solo  l'annullamento  della  prima
            decisione, che non costituiva duplicazione del giudizio. Era piuttosto un tentativo di riapertura
            del giudizio, che non rappresenta un doppio giudizio, ed è permesso dall'art. 4 comma 2 del
            protocollo n. 7


            Si veda anche il caso: Bratyakin contro Russia, del 9 marzo 2006.



                                                           151
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164