Page 161 - Bollettino I Semestre 2019
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circolazione stradale (codice della strada), dopo che la Corte regionale aveva rilevato che non vi
fossero gli estremi per un procedimento penale. Così egli lamentò la violazione del divieto di ne
bis in idem.
1.2. La Corte ha rilevato una contraddizione nella valutazione del tasso alcolico di 0,8 grammi
per litro nel procedimento penale ed in quello amministrativo, ed ha ritenuto che la violazione
del codice della strada è un aspetto della condotta dell'art. 81 del codice penale, per cui entrambe
le decisioni erano basate sulla stessa condotta. Di conseguenza, ha ravvisato una violazione
dell'art. 4 del protocollo n. 7
2. Caso Oliveira contro Svizzera, 30 luglio 1998
2.1. Nella specie l'interessata aveva causato un incidente stradale con feriti e fu condannata sia
dal giudice di pace per non aver mantenuto il controllo del proprio veicolo, sia dalla Corte
distrettuale per lesioni colpose. Nell'istanza ha lamentato violazione del principio del ne bis in
idem perché lo stesso fatto aveva portato a due condanne.
2.2. La Corte ha rilevato che si tratta di un tipico caso di concorso formale, in cui un singolo atto
costituisce varie violazioni. Ha ritenuto che non vi sia stata violazione dell'art 4 del protocollo n.
7 perché questo proibisce di sottoporre a processo una persona due volte per lo stesso fatto,
mentre in questi casi un singolo atto dà origine a due violazioni diverse e separate.
2.3. L'art 4 non impedisce che violazioni diverse siano giudicate da corti diverse, anche se
derivano dalla stessa condotta illecita. Si tratta, quindi, di una situazione diversa da quella del
caso Gradinger sopra citato, in cui due corti diverse sono giunte a risultati diversi sullo stesso
fatto, il tasso alcoolico dell'imputato.
3. Caso Ponsetti e Chesnel contro Francia, 14 settembre 1999
3.1. Si tratta di un caso di omessa o incompleta dichiarazione dei redditi, in cui gli autori sono
stati soggetti ad una sanzione amministrativa, nella forma di un incremento dell'importo dovuto,
imposto dalle autorità fiscali. E' stato aperto anche un procedimento penale, al termine del quale
sono stati condannati per frode fiscale, avendo ritenuto la Corte che essi avessero
deliberatamente evaso il pagamento delle imposte. Gli interessati hanno invocato la violazione
del divieto del ne bis in idem.
3.2. La Corte ha dichiarato l'istanza inammissibile perchè manifestamente infondata, in quanto
la sanzione amministrativa e quella penale riguardavano fattispecie diverse e basate su elementi
differenti. La violazione fiscale riguardava solo la mancata dichiarazione entro un determinato
termine temporale, mentre il reato era finalizzato a punirne l'omissione intenzionale.
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