Page 161 - Bollettino I Semestre 2019
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circolazione stradale (codice della strada), dopo che la Corte regionale aveva rilevato che non vi
            fossero gli estremi per un procedimento penale. Così egli lamentò la violazione del divieto di ne
            bis in idem.


            1.2. La Corte ha rilevato una contraddizione nella valutazione del tasso alcolico di 0,8 grammi
            per litro nel procedimento penale ed in quello amministrativo, ed ha ritenuto che la violazione

            del codice della strada è un aspetto della condotta dell'art. 81 del codice penale, per cui entrambe
            le decisioni erano basate  sulla stessa  condotta. Di conseguenza, ha  ravvisato una violazione
            dell'art. 4 del protocollo n. 7


            2. Caso Oliveira contro Svizzera, 30 luglio 1998

            2.1. Nella specie l'interessata aveva causato un incidente stradale con feriti e fu condannata sia
            dal  giudice  di  pace  per  non  aver  mantenuto  il  controllo  del  proprio  veicolo,  sia  dalla  Corte

            distrettuale per lesioni colpose. Nell'istanza ha lamentato violazione del principio del ne bis in
            idem perché lo stesso fatto aveva portato a due condanne.


            2.2. La Corte ha rilevato che si tratta di un tipico caso di concorso formale, in cui un singolo atto
            costituisce varie violazioni. Ha ritenuto che non vi sia stata violazione dell'art 4 del protocollo n.
            7 perché questo proibisce di sottoporre a processo una persona due volte per lo stesso fatto,
            mentre in questi casi un singolo atto dà origine a due violazioni diverse e separate.


            2.3.  L'art  4  non  impedisce  che  violazioni  diverse  siano  giudicate  da  corti  diverse,  anche  se
            derivano dalla stessa condotta illecita. Si tratta, quindi, di una situazione diversa da quella del
            caso Gradinger sopra citato, in cui due corti diverse sono giunte a risultati diversi sullo stesso

            fatto, il tasso alcoolico dell'imputato.

            3. Caso Ponsetti e Chesnel contro Francia, 14 settembre 1999


            3.1. Si tratta di un caso di omessa o incompleta dichiarazione dei redditi, in cui gli autori sono
            stati soggetti ad una sanzione amministrativa, nella forma di un incremento dell'importo dovuto,
            imposto dalle autorità fiscali. E' stato aperto anche un procedimento penale, al termine del quale

            sono  stati  condannati  per  frode  fiscale,  avendo  ritenuto  la  Corte  che  essi  avessero
            deliberatamente evaso il pagamento delle imposte. Gli interessati hanno invocato la violazione
            del divieto del ne bis in idem.


            3.2. La Corte ha dichiarato l'istanza inammissibile perchè manifestamente infondata, in quanto
            la sanzione amministrativa e quella penale riguardavano fattispecie diverse e basate su elementi
            differenti. La violazione fiscale riguardava solo la mancata dichiarazione entro un determinato

            termine temporale, mentre il reato era finalizzato a punirne l'omissione intenzionale.





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