Page 156 - Bollettino I Semestre 2019
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principio del ne bis in idem, ma ciò avviene solo quando, per le caratteristiche del caso concreto,
            vi sia stata effettivamente una duplicazione di risposta punitiva per lo stesso fatto.


            b) la definizione del  concetto di “bis”,  soffermandosi sul concetto di “giudizio definitivo”,
            sulla rilevanza di una pronuncia di “non luogo a procedere” e sulla chiusura di un procedimento
            per causa estintiva come l'amnistia


            c) la definizione del concetto di “idem”, compiendo un excursus della giurisprudenza dal
            caso  “Gradinger”  a  quello  “Zolotukhin”,  e  soffermandosi  poi  su  quest'ultimo  e  sulla
            giurisprudenza successiva, analizzando infine la situazione di “procedimenti paralleli”.


            La stessa si conclude con un accenno al tema del ne bis in idem nel diritto della UE, attese le
            strette connessioni, ma anche le differenze – che è bene avere presenti – con cui il principio si
            articola nei due sistemi.


            2. Ambito applicativo del principio

            2.1. L'articolo 4 del protocollo n. 7 è applicabile in relazione a violazioni di natura penale nel

            senso della Convenzione.

            1.  L'art.  4  del  protocollo  n.  7  è  applicabile  ai procedimenti  di natura penale,  nel  senso  della
            Convenzione,  intendendosi  per  tali  quelle  che  fanno  riferimento  ai  c.d.  criteri  Engel:

            qualificazione della condotta nella legge nazionale, la natura dell'offesa ed il grado di severità
            della sanzione.


            2. nel caso Mazni contro Romania, del 21 settembre 2006, si discuteva della sanzione del
            ritiro della patente di guida; la Corte la ha considera di natura penale, sebbene qualificata come
            amministrativa  dalla  legge  nazionale,  ma  per  la  contemporanea  applicazione  della  sanzione

            penale principale ha ritenuto che non vi sia stata violazione del principio del ne bis in idem

            3. Nei casi Storbråten contro Norvegia e Mjelde contro Norvegia del 1 febbraio 2007 i due
            interessati avevano subito l’interdizione da cariche direttive in aziende, oltre ad una condanna

            per reati fallimentari. Gli stessi hanno invocato la violazione del divieto di ne bis in idem, ma la
            Corte  ha  dichiarato  inammissibile  l'istanza,  ritenendo  che  il  primo  provvedimento  (divieto  di
            mantenere cariche direttive) non rientri nella “materia penale” ai sensi dell'art. 4 protocollo n.
            7. Ha, infatti, essenzialmente natura amministrativa ed ha lo scopo principale di proteggere gli

            azionisti  ed  i  creditori  da  comportamenti  sleali  degli  amministratori,  per  cui  ha  un  ruolo
            supplementare rispetto al campo penale. Inoltre, il contenuto della sanzione riguarda il divieto
            di operare come amministratore in nuove società e per un limitato periodo di tempo, e non è

            quindi un divieto generalizzato ed indeterminato, cosicché non può ritenersi di natura “penale”.





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