Page 151 - Bollettino I Semestre 2019
P. 151

attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione, non solo davanti al giudice di secondo grado,
            ma anche davanti al giudice di legittimità; c) che la questione della qualificazione giuridica del
            fatto  (e  non  dell'accertamento  materiale  dello  stesso)  rientra  fra  i  casi  tipici  del  ricorso  per

            cassazione; d) che, anche ove sia ipotizzabile la contestazione in fatto della diversa qualificazione
            giuridica,  è  imprescindibile  che  con  il  ricorso  per  cassazione  sia  formulata  una  richiesta  di
            annullamento  con  rinvio,  che  specificamente  indichi  nuovi  elementi  di  fatto, non  valutati  dal
            giudice  di  merito  e  non  prospettati  perché  non  attinenti  alla  originaria  qualificazione,  che

            consentirebbero di escludere la diversa e nuova qualificazione; e) che comunque le nuove prove
            che la difesa ricorrente avrebbe inteso chiedere in sede di merito non attenevano alla specifica
            questione della riqualificazione giuridica, ma tendevano a mettere in discussione in radice quella

            ricostruzione  dei  fatti,  confermata  nei  due  gradi  di  merito,  e  ritenuta  dalla  Suprema  Corte
            “corretta e logica”; f) che, quanto alla doglianza del ricorrente di non avere a suo tempo potuto
            partecipare personalmente al giudizio, doveva ribadirsi, alla stregua della giurisprudenza della
            Corte di Strasburgo, che le procedure dedicate esclusivamente a punti di diritto e non di fatto,

            possono soddisfare le esigenze dell'art. 6 della Convenzione, anche se la Corte d'appello o di
            Cassazione non hanno dato al ricorrente la facoltà di esprimersi personalmente dinanzi ad esse,
            purché vi sia stata una pubblica udienza in primo grado e ciò perché l’istanza giurisdizionale

            interessata non ha il compito di accertare i fatti, ma solo quello di interpretare le norme giuridiche
            controverse.

            4. La Corte EDU ha in seguito ribadito il suo orientamento con una decisione del 22/2/2018 (cd.

            “Drassich  2”),  ove  ha  escluso  l’imprevedibilità  della  diversa  qualificazione  giuridica  dei  fatti
            ascritti al ricorrente valutando i motivi della riapertura del processo a suo carico e le indicazioni
            contenute nella sentenza della Corte di cassazione n. 45807 del 12 novembre 2008.


            In ordine alla prospettata violazione dei diritti riconosciuti dall’art. 6, par. 3, lett. a) e lett. b),
            CEDU, la Corte europea ha rilevato che, nei cinque mesi intercorsi fra la sentenza di revoca ex
            art.  625-bis  cod.  proc.  pen.  e  la  riapertura  del  processo  dinanzi  alla  Corte  di  cassazione,  il

            ricorrente aveva depositato due memorie scritte e il suo difensore aveva discusso oralmente la
            causa.

            La Corte EDU ha evidenziato, inoltre, che il ricorrente non aveva offerto alcuna dimostrazione

            del fatto che la Corte di cassazione avesse deciso sulla base di elementi - di fatto o di diritto -
            sui quali non si era svolto il contraddittorio tra le parti,  sottolineando, in particolare, che egli
            non aveva mai contestato il modo in cui il Tribunale o la Corte di appello avevano accertato i

            fatti di causa, né aveva chiesto la riapertura dell’istruttoria al fine di  ottenere nuove prove a
            discarico, ma  si  era  limitato    a  chiedere  l’annullamento  senza  rinvio  della  sua  condanna  per
            intervenuta prescrizione. Sulla base della strategia difensiva adottata dal ricorrente nel giudizio





                                                           143
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156