Page 151 - Bollettino I Semestre 2019
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attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione, non solo davanti al giudice di secondo grado,
ma anche davanti al giudice di legittimità; c) che la questione della qualificazione giuridica del
fatto (e non dell'accertamento materiale dello stesso) rientra fra i casi tipici del ricorso per
cassazione; d) che, anche ove sia ipotizzabile la contestazione in fatto della diversa qualificazione
giuridica, è imprescindibile che con il ricorso per cassazione sia formulata una richiesta di
annullamento con rinvio, che specificamente indichi nuovi elementi di fatto, non valutati dal
giudice di merito e non prospettati perché non attinenti alla originaria qualificazione, che
consentirebbero di escludere la diversa e nuova qualificazione; e) che comunque le nuove prove
che la difesa ricorrente avrebbe inteso chiedere in sede di merito non attenevano alla specifica
questione della riqualificazione giuridica, ma tendevano a mettere in discussione in radice quella
ricostruzione dei fatti, confermata nei due gradi di merito, e ritenuta dalla Suprema Corte
“corretta e logica”; f) che, quanto alla doglianza del ricorrente di non avere a suo tempo potuto
partecipare personalmente al giudizio, doveva ribadirsi, alla stregua della giurisprudenza della
Corte di Strasburgo, che le procedure dedicate esclusivamente a punti di diritto e non di fatto,
possono soddisfare le esigenze dell'art. 6 della Convenzione, anche se la Corte d'appello o di
Cassazione non hanno dato al ricorrente la facoltà di esprimersi personalmente dinanzi ad esse,
purché vi sia stata una pubblica udienza in primo grado e ciò perché l’istanza giurisdizionale
interessata non ha il compito di accertare i fatti, ma solo quello di interpretare le norme giuridiche
controverse.
4. La Corte EDU ha in seguito ribadito il suo orientamento con una decisione del 22/2/2018 (cd.
“Drassich 2”), ove ha escluso l’imprevedibilità della diversa qualificazione giuridica dei fatti
ascritti al ricorrente valutando i motivi della riapertura del processo a suo carico e le indicazioni
contenute nella sentenza della Corte di cassazione n. 45807 del 12 novembre 2008.
In ordine alla prospettata violazione dei diritti riconosciuti dall’art. 6, par. 3, lett. a) e lett. b),
CEDU, la Corte europea ha rilevato che, nei cinque mesi intercorsi fra la sentenza di revoca ex
art. 625-bis cod. proc. pen. e la riapertura del processo dinanzi alla Corte di cassazione, il
ricorrente aveva depositato due memorie scritte e il suo difensore aveva discusso oralmente la
causa.
La Corte EDU ha evidenziato, inoltre, che il ricorrente non aveva offerto alcuna dimostrazione
del fatto che la Corte di cassazione avesse deciso sulla base di elementi - di fatto o di diritto -
sui quali non si era svolto il contraddittorio tra le parti, sottolineando, in particolare, che egli
non aveva mai contestato il modo in cui il Tribunale o la Corte di appello avevano accertato i
fatti di causa, né aveva chiesto la riapertura dell’istruttoria al fine di ottenere nuove prove a
discarico, ma si era limitato a chiedere l’annullamento senza rinvio della sua condanna per
intervenuta prescrizione. Sulla base della strategia difensiva adottata dal ricorrente nel giudizio
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