Page 87 - Storia dell'antica Grecia Tommaso Sanesi
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LICURGO E LA SUA LEGISLAZIONE.  77
    però notevole per la sua semplicità. I candidati (che non dove-
    vano avere meno di sessanta anni) si presentavano a uno a uno
    dinanzi al popolo  ; e questo acclamava più o meno secondo la
                           ,
    stima che aveva della persona presentatasi. Le acclamazioni, le
    registravano alcuni che n’ erano espressamente incaricati , e che
    stavano in un luogo di dove potevano sentirle bene, senza poter
    vedere quello che veniva acclamato. Giudicavano poi chi lo era
    stato di più, e questo restava eletto. La loro autorità era molta,
    giacché preparavano tutti gii affari che poi dovevano esser pro-
    posti all’approvazione del popolo, e giudicavano le cause crimi-
    nali colla facoltà di condannare anche a morte. E quest’autorità
    veniva accresciuta dalla loro nomina a vita e  dalla loro  irre-
    sponsabilità.
       Gli Efori 0 Ispettori erano cinque magistrati  eletti anno
    per anno dal popolo, o forse (che non  si sa bene) dai re colla
    partecipazione del popolo. Il loro potere, alquanto indeterminato
    dapprima  , andò cosi crescendo adagio adagio  , che  doventò
    illimitato e predominò su  tutti gli altri poteri della repubblica.
    Invigilavano sull’ esecuzione delle leggi  ; convocavano  l’ assem-
    blea del popolo, in nome del quale agivano  ; potevano infli^ero
    delle multe anche per leggieri delitti  si facevano render conto
                    ;
    del loro operato ai magistrati inferiori  ; esigevano ogni mese dai
    re  il giuramento che questi  avrebbero governato secondo  le
    leggi  si potevano opporre alla loro volontà  ; gli facevano, vo-
       ;
    lendo, arrestare; gli potevano accusare di delitto capitale, e pro-
    porre che fossero dimessi o  puniti. Secondo Erodoto  ‘  furono
    istituiti da Licurgo; secondo  altri,  fra cui Plutarco,* furono
    istituiti dal re Teopompo, 130 anni dopo  il legislatore di Spar-
    ta. È probabile che  gl’ istituisse Licurgo con  solo un’autorità
    giudiziaria  jier  le  cause civili, come  il senato l’aveva per le
    càuse criminali  ; e che poi Teopompo ne accrescesse  il potere
    accordandogli anche  autorità  politica. Comunque  sia, abbiam
    creduto opportuno di parlarne qui, dove  si  tratta del governo
    di Sparla.
       A questo partecipava, com’ é detto più sopra, anche  il po-
    polo, non solo coll’eleggere  i senatori e gli efori, ma coll’appro-
    vare o rigettare ciò che era proposto da quelli o dai re. A tal
       » I, 65.
       * Licurgo,  7.  •
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