Page 40 - SETTEMBRE_2015
P. 40
Legislazione
Legislazione
Decreti Decreti Decreti
Nuova circolare sui
dispositivi di ancoraggio
contro le cadute dall’alto
Con riferimento alle numerose richieste di chiarimenti riguardanti
l’utilizzo, durante l’esecuzione di lavori in quota, dei dispositivi di
ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione
contro le cadute dall’alto, di intesa con il Ministero dello sviluppo
economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, senti-
to l’INAIL, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.
Si precisa, preliminarmente, che, in tore allo scopo di proteggerlo contro
funzione della loro installazione, uno o più rischi suscettibili di mi-
esistono due tipologie di dispositi- nacciarne la sicurezza e la salute
vi di ancoraggio: durante il lavoro". Inoltre l'articolo
76, comma 1, del medesimo decreto
- quelli che seguono il lavoratore, stabilisce che i ‘DPi devono essere
installati non permanentemente conformi alle norme di cui al D.Lgs.
nelle opere di costruzione e che n. 475/1992’ ed infine l'articolo 1,
sono quindi caratterizzati dall’esse- comma 2 del D.Lgs. n. 475/1992
re amovibili e trasportabili (cosid- prescrive che "....si intendono per
detti DPI Dispositivi di Protezione DPI i prodotti che hanno la funzi-
Individuale); one di salvaguardare la persona
che l'indossi o comunque li porti
- quelli installati permanentemente con se da rischi per la salute e la
nelle opere stesse, e che pertanto sicurezza....". Da questo excursus
sono caratterizzati dall’essere fissi normativo consegue dunque che “i
e non trasportabili. E’ opportuno dispositivi di ancoraggio installati
precisare che, ad avviso delle scri- non permanentemente nelle opere di
venti Amministrazioni, rientrano in costruzione ed aventi la funzione di
tale fattispecie tutti i dispositivi o salvaguardare il lavoratore da ris-
sistemi che non seguono il lavora- chi per la salute e la sicurezza sono
tore alla fine del lavoro, ma restano considerati DPI”.
fissati alla struttura, ancorchè talu- Tali dispositivi di ancoraggio pre-
ni componenti del dispositivo o si- sentano almeno le seguenti caratter-
stema siano “rimovibili”, perchè, ad istiche:
esempio, avvitati ad un supporto. • sono portati in loco e messi in
opera dal lavoratore; non rientrano nel campo di appli-
Per meglio presentare le due tipolo- • sono rimossi al termine del lavoro cazione del D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i.,
gie di dispositivi di ancoraggio, il dal lavoratore stesso. e pertanto, non devono riportare la
documento riporta anche altre infor- marcatura CE come DPI.
mazioni. DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO
INSTALLATI PERMANENTEMEN-
DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO TE NELLE OPERE DI COSTRU-
INSTALLATI NON PERMANENTE- zIONE
MENTE NELLE OPERE DI COS- Secondo i riferimenti normativi già
TRUzIONE riportati risulta evidente che i dispos-
L'articolo 74, comma 1, del D.Lgs. itivi di ancoraggio installati perma-
n. 81/2008 e smi ....intende per DPI nentemente nelle opere di costruzi-
"qualsiasi attrezzatura destinata ad one, quindi fissi e non trasportabili,
essere indossata e tenuta dal lavora-
38 Settembre/Ottobre 2015