Page 41 - SETTEMBRE_2015
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Legislazione
                                                                                 Decreti




                                               Prevenzione  incendi,  quali  sono  i

                                               requisiti per deinire “temporanea”

                                               una manifestazione?

                                               Secondo il Dipartimento VVF è impossibile procedere

                                               ad  una  quantiicazione  in  termini  temporali,  per  via
                                               della pluralità ed eterogeneità dei casi potenzialmente
                                               prospettabili in concreto






























                                               l l quesito sottoposto al Dipartimento dei Vigili del Fuoco da parte della
                                                 Direzione regionale per la Sicilia è il seguente:
                                               "quali sono i requisiti di tipo temporale e/o tecnico per definire una
                                               manifestazione come temporanea, al fine di assicurare una corretta
                                               ed omogenea applicazione del D.P.R. 151/2011 con riferimento alle at-
                                               tività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi?"
                                               Nell'allegato I al D.P.R. 151/2011, ai punti 65 e 69 è stato introdotto il con-
                                               cetto di “manifestazioni temporanee” e l'esclusione delle stesse dal campo
                                               di applicazione del D.P.R. 151/11.

                                               IMPOSSIBILE QUANTIFICARE IN TERMINI TEMPORALI
                                               Per quanto riguarda il concetto di temporaneità, il Dipartimento dei Vigili
                                               del Fuoco, con la Nota Protocollo n. 5918 del 19 maggio 2015, precisa che
                                               è impossibile procedere ad una quantificazione in termini temporali, alla
           Quindi, conclude il chiarimento min-  luce della pluralità ed eterogeneità dei casi potenzialmente prospettabili in
           isteriale,  si  ritiene  che  i  dispositivi   concreto.
           di ancoraggio destinati ad essere in-
           stallati  permanentemente  in  opere   COSA SI INTENDE PER ATTIVITÀ TEMPORANEE
           di costruzione siano da considerare   La nota comunque aggiunge che in generale “per attività temporanee, come
           prodotti da costruzione e come tali   già in passato si è avuto modo di rappresentare, si possono intendere quelle
           rientrino nel campo di applicazione   caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o perma-
           del  Regolamento  (UE)  n.  305/2011   nenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita”.
           del Parlamento Europeo e del Con-
           siglio  del  9  marzo  2011  che  fissa   Per le attività come sopra descritte, infatti, “risulterebbe illogico e contrario
           condizioni  armonizzate  per  la  com-  ai primari obiettivi di buona amministrazione, l'inserimento delle stesse
           mercializzazione dei prodotti da cos-  nell'ambito di procedimenti tecnico amministrativi che, nel concreto, potreb-
           truzione  e  che  abroga  la  direttiva   bero svilupparsi con tempistiche incompatibili rispetto a quelle previste per
           89/106/CEE del Consiglio. q         le attività stesse”. q
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