Page 203 - TUTELA DE URGÊNCIA E TUTELA DA EVIDÊNCIA, Luiz Guilherme Marinoni, Ed. RT, 2017
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mais fácil, provar a sua inexistência.


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                  Sobre o princípio da efetividade, ver, na doutrina italiana, Luigi Paolo Comoglio, La garanzia costituzionale dell’azione e il processo civile,
                  Padova: Cedam, 1970; Luigi Paolo Comoglio, Commentario della Costituzione (a cura di G. Branca), Bologna-Roma: Zanichelli-Foro Italiano,
                  1981, p. 1 e ss; Andrea Proto Pisani, Brevi note in tema di tutela specifica e tutela risarcitoria, Foro Italiano, 1983, p. 128 e ss; Andrea Proto
                  Pisani, L’effettività  dei  mezzi  di  tutela  giurisdizionale  con  particolare  riferimento  all’attuazione  della  sentenza  di  condanna,  Rivista  di
                  Diritto Processuale, 1975, p. 633; Adolfo di Majo, La tutela civile dei diritti, Milano: Giuffrè, 1993, p. 1 e ss; Michele Taruffo, Note sul diritto
                  alla condanna e all’esecuzione, Rivista  Critica  del  Diritto  Privato,  1986,  p.  635-637;  Ferruccio  Tommaseo,  Appunti  di  diritto  processuale
                  civile, Torino: Giappichelli, 1995, p. 169 e ss; Italo Andolina e Giuseppe Vignera, Il modello costituzionale del processo civile italiano, Torino:
                  Giappichelli, 1990, p. 61 e ss.


                  17
                  Ver Andrea Proto Pisani, Appunti sulla tutela sommaria” (note “de iure condito” e “de iure condendo”), I processi speciali, Studi offerti a
                  Virgilio Andrioli dai suoi allievi, Napoli: Jovene, 1979, p. 311 e ss.

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                  Andrea Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, , Napoli, Jovene, 1994, p. 627.


                  19
                  Ver Luiz Guilherme Marinoni, Antecipação da tutela, p. 33 e ss.


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                  “Lo squilibrio esistente tra attore e convenuto nell’ambito delle ipotesi in cui la tecnica è utilizzata ha indotto i giudici di merito a sollevare
                  questioni di legittimità costituzionale per queste ipotesi, ma la Corte costituzionale le ha sempre dichiarate infondate, per non violazione
                  dei  principi  ex  artt.  3  e  24,  2  comma,  Cost.,  sulla  base  di  un  rilievo  costante:  il  potere  e  non  il  dovere  del  giudice  di  emmetere  il
                  provvedimento  di  condanna  con  riserva,  una  volta  accertata  la  mancanza  di  ‘gravi motivi in contrario’.  La  razionalizzazione  che  può
                  essere  data  a  tale  espressione  è  nel  senso  di  ritenere  che  il  giudice  in  tanto  possa  pronunciarsi  in  quanto  le  eccezioni  sollevate  dal
                  convenuto e non provate documentalmente appaiano, a livello di delibazione, prima facie  infondate.  Pertanto,  affinché  sia  soddisfatta
                  l’esigenza di evitare l’abuso del diritto di difesa da parte del convenuto, senza peraltro che alcun principio costituzionalmente garantito
                  venga violato, è preferibile una ricostruzione della tecnica della condanna con riserva i cui pressuposti siano: a) la prova piena o la non
                  contestazione  dei  fatti  costitutivi  del  diritto  azionato;  b)  la  delibazione  sommaria  del  giudice  sulla  infondatezza  delle  eccezioni  del
                  convenuto” (Andrea Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, Jovene, 1994, p. 627-628).


                  21
                  Giuseppe Chiovenda, Instituições de direito processual civil, São Paulo: Saraiva, 1965, v. 1, p. 7.


                  22
                  Cf. Idem, Ibidem. p. 8.


                  23
                  Giuseppe Chiovenda, Instituições de direito processual civil, cit., p. 9.


                  24
                  Cf. Salvatore Patti, Prove-Disposizioni generali, Commentario del Codice Civile (a cura di A. Scialoja e G. Branca), Bologna-Roma: Zanichelli e
                  Il Foro Italiano, 1987. p. 91-92.



                  25
                  Ver Egas Moniz de Aragão, Exegese do Código de Processo Civil, Rio de Janeiro: AIDE, 1986, v. 4, t. 1, p. 92.


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