Page 210 - TUTELA DE URGÊNCIA E TUTELA DA EVIDÊNCIA, Luiz Guilherme Marinoni, Ed. RT, 2017
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Veja-se a doutrina de Andolina: “Nelle pagine seguenti, attraverso una adeguata elaborazione del modello concettuale del “conflitto
esecutivo”, tenterò per l’appunto di mostrare come il titolo esecutivo tragga la sua ragion d’essere dalla distensione diacronica del
processo, o se si vuole, dalla necessità di pagare, in termini di tempo, il prezzo d’un soddisfacente accertamento della verità. Parafrasando
il Calamandrei, ritengo possibile affermare che “in un ordinamento processuale puramente ideale, in cui l’accertamento definitivo potesse
sempre essere istantaneo, in modo che, nello stesso momento in cui l’avente diritto presentasse la domanda, subito potesse essergli resa
giustiza in modo pieno ed adeguato”, non vi sarebbe più bisogno del titolo esecutivo (sia giudiziale che stragiudiziale): o meglio, la qualità
di titolo esecutivo verrebbe attribuita soltanto al giudicato, sicché l’esecuzione forzata sarebbe sempre fondata sull’accertamento
definitivo del diritto soggettivo insoddisfatto” (Italo Andolina, “Cognizione” ed “esecuzione forzata” nel sistema della tutela giurisdizionale,
Milano: Giuffrè, 1983, p. 14-15).
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Giuliano Scarselli, La condanna con riserva, Milano: Giuffrè. 1989. p. 561-562.
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Giuliano Scarselli, La condanna con riserva, Milano: Giuffrè. 1989. p. 562.
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Ver, sobre a discussão a respeito do papel desenvolvido pelo título executivo, Francesco Carnelutti, Titolo esecutivo, Rivista di Diritto
Processuale Civile, 1931, p. 313; Enrico Tullio Liebman, Le opposizioni di merito nel processo d’esecuzione, Foro Italiano, Roma, 1936; Enrico
Tullio Liebman, La sentenza come titolo esecutivo, Rivista di Diritto Processuale Civile, 1929, p. 117; Enrico Tullio Liebman, Il titolo
esecutivo riguardo ai terzi, Rivista di Diritto Processuale Civile, 1934, p. 127. Mais recentemente, ver Ferdinando Mazzarella, Contributo
allo studio del titolo esecutivo, Milano: Giuffrè, 1965; Ferdinando Mazzarella, Ancora sul titolo esecutivo, Rivista di Diritto Processuale,
1967, p. 314; Ferdinando Mazzarella, Scienza e teologia del titolo esecutivo, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1971, p. 177;
Italo Andolina, Contributo alla dottrina del titolo esecutivo, Milano: Giuffrè, 1982; Romano Vaccarella, Titolo esecutivo, precetto,
opposizioni, 2ª. ed., Torino: Giappichelli, 1993.
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Ver Ovídio Baptista da Silva, Curso de processo civil, v. 1, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 105..
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“Di fatto storicamente il ricorso a questa tecnica è stato (nè, a mio avviso, poteva essere diversamente) influenzato anche dalla
opportunità di privilegiare i soggeti reali portatori del titolo ed i relativi diritti (è sintomatico, a tale riguardo, che la stragrande
maggioranza dei titoli esecutivi di formazione stragiudiziale è a disposizione di imprenditori commerciali e di Pubbliche
Amministrazioni)” (Andrea Proto Pisani, Appunti sulla tutela sommaria, I processi speciali, Studi offerti a Virgilio Andrioli dai suoi allievi,
Napoli: Jovene, 1979, p. 318).
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Andrea Proto Pisani, Appunti sulla tutela sommaria, I processi speciali, Studi offerti a Virgilio Andrioli dai suoi allievi, Napoli: Jovene,
1979,p. 315 e ss.
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Giuseppe Chiovenda, Sulla perpetuatio iurisdictionis. Saggi di diritto processuale civile, Roma, 1930, p. 264 e ss.
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“In primo luogo la condanna con riserva è diversa dal principio secondo il quale la durata del processo non devere andare a danno
dell’attore che ha ragione. La prima, infatti, facendo seguire l’esecuzione forzata alla prova dei fatti costitutivi, addossa immediatamente
al convenuto i tempi del processo che servono per la verifica della fondatezza delle sue eccezioni; il secondo, invece (ove si eccettuino le
ipotesi di provvedimenti cautelari anticipatori), continua a far sopportare all’attore il peso dell’intera durata del processo, però evita che, a
seguito della sentenza definitiva che accoglie la sua domanda, questi possa subirne nocumenti” (Giuliano Scarselli, La condanna con
riserva, Milano: Giuffrè. 1989. p. 577-578).
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“Ma, per il momento, è opportuno mettere da parte queste considerazioni e concentrare l’attenzione sul danno che l’attore subisce nelle