Page 210 - TUTELA DE URGÊNCIA E TUTELA DA EVIDÊNCIA, Luiz Guilherme Marinoni, Ed. RT, 2017
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                  Veja-se  a  doutrina  de  Andolina:  “Nelle  pagine  seguenti,  attraverso  una  adeguata  elaborazione  del  modello  concettuale  del  “conflitto
                  esecutivo”,  tenterò  per  l’appunto  di  mostrare  come  il  titolo  esecutivo  tragga  la  sua  ragion  d’essere  dalla  distensione  diacronica  del
                  processo, o se si vuole, dalla necessità di pagare, in termini di tempo, il prezzo d’un soddisfacente accertamento della verità. Parafrasando
                  il Calamandrei, ritengo possibile affermare che “in un ordinamento processuale puramente ideale, in cui l’accertamento definitivo potesse
                  sempre essere istantaneo, in modo che, nello stesso momento in cui l’avente diritto presentasse la domanda, subito potesse essergli resa
                  giustiza in modo pieno ed adeguato”, non vi sarebbe più bisogno del titolo esecutivo (sia giudiziale che stragiudiziale): o meglio, la qualità
                  di  titolo  esecutivo  verrebbe  attribuita  soltanto  al  giudicato,  sicché  l’esecuzione  forzata  sarebbe  sempre  fondata  sull’accertamento
                  definitivo del diritto soggettivo insoddisfatto” (Italo Andolina, “Cognizione” ed “esecuzione forzata” nel sistema della tutela giurisdizionale,
                  Milano: Giuffrè, 1983, p. 14-15).


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                  Giuliano Scarselli, La condanna con riserva, Milano: Giuffrè. 1989. p. 561-562.


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                  Giuliano Scarselli, La condanna con riserva, Milano: Giuffrè. 1989. p. 562.


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                  Ver,  sobre  a  discussão  a  respeito  do  papel  desenvolvido  pelo  título  executivo,  Francesco  Carnelutti,  Titolo  esecutivo,  Rivista  di  Diritto
                  Processuale Civile, 1931, p. 313; Enrico Tullio Liebman, Le opposizioni di merito nel processo d’esecuzione, Foro Italiano, Roma, 1936; Enrico
                  Tullio  Liebman,  La  sentenza  come  titolo  esecutivo,  Rivista  di  Diritto  Processuale  Civile,  1929,  p.  117;  Enrico  Tullio  Liebman,  Il  titolo
                  esecutivo riguardo ai terzi, Rivista di Diritto Processuale Civile, 1934, p. 127. Mais recentemente, ver Ferdinando Mazzarella, Contributo
                  allo studio del titolo esecutivo, Milano: Giuffrè, 1965; Ferdinando Mazzarella, Ancora sul titolo esecutivo, Rivista di Diritto Processuale,
                  1967, p. 314; Ferdinando Mazzarella, Scienza e teologia del titolo esecutivo, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1971, p. 177;
                  Italo  Andolina,  Contributo  alla  dottrina  del  titolo  esecutivo,  Milano:  Giuffrè,  1982;  Romano  Vaccarella,  Titolo  esecutivo,  precetto,
                  opposizioni, 2ª. ed., Torino: Giappichelli, 1993.


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                  Ver Ovídio Baptista da Silva, Curso de processo civil, v. 1, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 105..


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                  “Di  fatto  storicamente  il  ricorso  a  questa  tecnica  è  stato  (nè,  a  mio  avviso,  poteva  essere  diversamente)  influenzato  anche  dalla
                  opportunità  di  privilegiare  i  soggeti  reali  portatori  del  titolo  ed  i  relativi  diritti  (è  sintomatico,  a  tale  riguardo,  che  la  stragrande
                  maggioranza  dei  titoli  esecutivi  di  formazione  stragiudiziale  è  a  disposizione  di  imprenditori  commerciali  e  di  Pubbliche
                  Amministrazioni)” (Andrea Proto Pisani, Appunti sulla tutela sommaria, I processi speciali, Studi offerti a Virgilio Andrioli dai suoi allievi,
                  Napoli: Jovene, 1979, p. 318).


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                  Andrea  Proto  Pisani,  Appunti  sulla  tutela  sommaria,  I  processi  speciali,  Studi  offerti  a  Virgilio  Andrioli  dai  suoi  allievi,  Napoli:  Jovene,
                  1979,p. 315 e ss.


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                  Giuseppe Chiovenda, Sulla perpetuatio iurisdictionis. Saggi di diritto processuale civile, Roma, 1930, p. 264 e ss.


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                  “In  primo  luogo  la  condanna  con  riserva  è  diversa  dal  principio  secondo  il  quale  la  durata  del  processo  non  devere  andare  a  danno
                  dell’attore che ha ragione. La prima, infatti, facendo seguire l’esecuzione forzata alla prova dei fatti costitutivi, addossa immediatamente
                  al convenuto i tempi del processo che servono per la verifica della fondatezza delle sue eccezioni; il secondo, invece (ove si eccettuino le
                  ipotesi di provvedimenti cautelari anticipatori), continua a far sopportare all’attore il peso dell’intera durata del processo, però evita che, a
                  seguito  della  sentenza  definitiva  che  accoglie  la  sua  domanda,  questi  possa  subirne  nocumenti”  (Giuliano  Scarselli,  La  condanna  con
                  riserva, Milano: Giuffrè. 1989. p. 577-578).


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                  “Ma, per il momento, è opportuno mettere da parte queste considerazioni e concentrare l’attenzione sul danno che l’attore subisce nelle
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