Page 126 - Storia dell'antica Grecia Tommaso Sanesi
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116       LEZIONE SETTIMA.
           Una distinzione assai più decisa era fra  1' uomo libero e lo
        schiavo ma il legislatore si curò d’addolcire anche la condizione
            :
        di questo. E’ poteva reclamare la proiezione delle leggi contro le
        crudeltà del padrone, e ottenere, in quel caso, di passare a un
        padrone diverso  : la morte e qualunque offesa recatagli era pu-
        nita come so fosse fatta a un uomo libero. Provvedimenti tanto
        più belli e lodevoli  , se si pensa che-ai nostri tempi, dopo quasi
        venticinque secoli di civiltà, vige ancora in America la più or-»
        ribile schiavitù.
           Anche  il suo codice penalo attestava la mitezza dell’animo
        suo; le pene erano severe, appena quanto si richiedeva per la
        loro efficacia. La pena di morte era rara, e s’ indiggeva piuttosto
        l ’ atimia  (l’ infamia) di cui variavano i gradi e gli effetti a seconda
        del delitto commesso. Ma se stabili Solonc  l’ infamia per rimo-
        vere  i cittadini dal male) promesse anche l’onore per spingerli
        al bene.  I premi, la promessa dei quali faceva palpitare  il core
        del giovane generoso, erano  ; un posto d’ onore nell’ assemblea o
        nel teatro  ; un banchetto pubblico imbandito dallo stato  ; una  •
        corona offerta dal popolo o dal senato; e (ma as.sai raramente nei
        primi tempi) una statua inalzata nella pubblica via.
          Aggiungeremo che  il potere giuridico fu messo da Solone
        fra le mani del popolo; coerente sempre alla sua massima, che
        tutti  i cittadini si dovevano interas.sare di tutti  i pubblici affari.
        Ogni anno si formava un corpo di 6000 cittadini, chiamato e/ieo,
        forse perchè s’ adunava a cielo scoperto  I 6000 dunque si
        chiamavano eKflsti; e venivano eletti fra tutti quelli che avessero
        compito  i trent’anni. Era come una corte suprema che si divi-
        deva in altre più piccole, composte di un numero di membri non
        stabilito, ma non minore di cinquecento. Questo corti popolari
        giudicavano tutte le cause che non erano delle attribuzioni spe-
        ciali dell’ Areopago ma s’ obbligavano con particolar giuramento
                ;
        a punire  i tentativi tendenti a rovesciar  la democrazia, e qua-
        lunque attentato contro le leggi del paese.
          Solono era una mente  tutt’ altro che mediocre  ; e però  le
        sue leggi  , non le presentò come perfette e tali da non ammettere
        nessuna innovazione futura. Riconobbe anzi che la loro pieghe-
                               il mezzo
        volezza alle modificazioni credute opportune, sarebbe
        più adatto a conservarne  lo spirito generale. Avendole dunque  '
        fatte con quella mira, volle che fossero sottomesse a una revi-
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