Page 125 - Storia dell'antica Grecia Tommaso Sanesi
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SOLONE E LA SUA LEGISLAZIONE.
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    non fosse ereditiera, Solone  « proibì che  la portasse seco una
    » dote, ordinando che avesse tre vestiti, alcuni arredi di poco
    » valore, e  nuli’ altro; e ciò perché voleva che  il matrimonio
    » fosse, non già un interesse e un calcolo, ma bensì un’intima
    », società fra  il marito e  la moglie, avente per Bhe di fondare
    » una nova famiglia e di godere insieme le dolcezze d’un amore
    » reciproco. » * Messe  jx)i  delle restrizioni  alla  libertà che le
    donne avevan goduto, fino a quel tempo, a danno della decen-
    za  ; regolò  i loro lutti e le loro solennità
                      ; ordinò che la notte
    non uscissero di casa se non  in cocchio e con un lume che le
    precedesse; gli proibi di abbandonarsi, nei funerali, a eccessivi
    trasporti di dolore.
      Siccome l’Attica era un terreno naturalmente sterile. So-
    lone fece una legge del lavoro. Dovevan  tutti avere un mestiere
    qualunque  ; e cosi, oltreché  si compensava alla sterilità del ter-
    rene, s’ottenne anche, col dare un ampio sviluppo al commercio
    esterno, che le arti giungessero in Atene ad alto grado di perfe-
    zione. Perché poi quella leggo non restasse lettera morta. Solone
    ne fece un’altra con cui stabili che  i genitori vecchi o infermi
    perdessero  il diritto d’essere nutriti dai loro figlioli, quando non
    avessero fatto' imparare a questi qualche arte o mestiere  : l’ Areo-
    pago, inoltre, doveva punire  gli  oziosi. Per  la stessa ragione
    d’ incoraggire  il commercio, non che vietare agli strenieri la di-
    mora nell’ Attica  , come aveva fatto Licurgo  , Solone ce gli attirò
    promettendogli il suo appoggio e molti privilegi. Tutti, infatti,
    ci trafficavano ed esercitavano liberamente  la loro professione
                               ;
                          ; e quando
    a molti fu concessa la partecipazione ai diritti civili
    avessero recato dei notevoli benefizi al paese, erano ricompen-
    satì coll’esenzione dai carichi speciali che pesavàno su di essi.
    Questi carichi erano  : non poter acquistare proprietà territoria-
    li  ; pagare allo stato un’annua tassa personale, non pagando la
    quale potevano anche esser venduti come schiavi  ; scegliersi
    ognuno fra  i cittadini un patrono che, all’occasione, comparisse
    per lui alle corti di giustizia  ; portare in certe processioni solenni
    (per esemiMO, alla festa dello Panatenee) una parte degli arredi
    sacri.  I meteci dunque  (gli  si dava questo nome che significa
    coabitanti) formavano una classe distinta dai cittadini e subordi-
    nata a questi.
      * PluL Salone , 20.
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