Page 48 - LA SICILIA - Cesare Ferrara
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A Federico andrebbe attribuita l'istituzione dello "jus exi-
turae", l'imposta sulle merci in esportazione (Genuardi, 1906),
e l'attribuzione, a dei "portulani", della riscossione dei diritti
di dogana marittima.
Il controllo delle esportazioni, e quindi l'esazione del diritto di
esportazione (lo "jus exiturae"), era regolato dal 1239 dal di-
vieto d'imbarcare vettovaglie nei luoghi di costa più adatti e
prossimi ai luoghi di produzione e dall'obbligo di esportare
solo dai porti stabiliti dal sovrano.
Per la Sicilia designò (1231) i porti di Palermo, Messina, che
era dotata di quattro fondaci adibiti a uffici di dogana e a
magazzini per i mercanti esteri, Siracusa, dotata di due fon-
daci, Maremorto (?), Licata, Sciacca, con un fondaco; dal
1239 la lista comprendeva i porti di Trapani e di Augusta
(Historia diplomatica, V, p. 418).
Secondo l'ignoto monaco che compilò la cronaca di S. Maria
di Ferraria (in Terra di Lavoro), nel 1224 Federico stabilì che
nessuno potesse esportare vettovaglie, che pertanto si deprez-
zavano; aggiungeva il cronista che "solo Cesare acquistava a
basso prezzo e vendeva più caro a chi voleva" (Ignoti
monachi Cisterciensis, 1888, p. 38).
Michele Amari diceva che Federico e il predecessore Ruggero
II furono nel loro tempo i primi e più attivi mercanti del
Regno (1933, p. 831).
In anni recenti, meno polemicamente, si è rilevato che il mer-
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