Page 48 - LA SICILIA - Cesare Ferrara
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                A  Federico  andrebbe  attribuita  l'istituzione  dello  "jus  exi-
                turae", l'imposta sulle merci in esportazione (Genuardi, 1906),
                e l'attribuzione, a dei "portulani", della riscossione dei diritti
                di dogana marittima.

                Il controllo delle esportazioni, e quindi l'esazione del diritto di
                esportazione (lo "jus exiturae"), era regolato dal 1239 dal di-
                vieto d'imbarcare vettovaglie nei luoghi di costa più adatti e
                prossimi  ai  luoghi  di  produzione  e  dall'obbligo  di  esportare

                solo dai porti stabiliti dal sovrano.
                Per la Sicilia designò (1231) i porti di Palermo, Messina, che
                era  dotata  di  quattro  fondaci  adibiti  a  uffici  di  dogana  e  a

                magazzini per i mercanti esteri, Siracusa, dotata di due fon-
                daci,  Maremorto  (?),  Licata,  Sciacca,  con  un  fondaco;  dal
                1239  la  lista  comprendeva  i  porti  di  Trapani  e  di  Augusta
                (Historia diplomatica, V, p. 418).

                Secondo l'ignoto monaco che compilò la cronaca di S. Maria
                di Ferraria (in Terra di Lavoro), nel 1224 Federico stabilì che
                nessuno potesse esportare vettovaglie, che pertanto si deprez-
                zavano; aggiungeva il cronista che "solo Cesare acquistava a
                basso  prezzo  e  vendeva  più  caro  a  chi  voleva"  (Ignoti

                monachi Cisterciensis, 1888, p. 38).

                Michele Amari diceva che Federico e il predecessore Ruggero
                II  furono  nel  loro  tempo  i  primi  e  più  attivi  mercanti  del
                Regno (1933, p. 831).

                In anni recenti, meno polemicamente, si è rilevato che il mer-
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