Page 54 - LA SICILIA - Cesare Ferrara
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(giudici, avvocati, notai) dediti all'azzardo, e l'inattendibilità
delle testimonianze rilasciate da cavalieri (Die Konstitutionen,
1973, III, 90).
Gli statuti pubblicati nel settembre 1222 prevedevano "in sin-
gulis locis" l'autorità di quattro o sei ufficiali superiori locali,
detti "giurati" perché giuravano sui Vangeli di assolvere con
fedeltà le loro mansioni (Riccardo di San Germano, 1936-
1938, a. 1222). A Palermo, giurati erano i cosiddetti 'maestri
di piazza' o 'acatapani' (con termine di derivazione bizantina),
deputati al controllo delle tariffe e dei prezzi annonari
("magisteri platee sive acatapani Panhormi, statuti super as-
sisis rerum venalium"). Una delle Costituzioni del 1231 as-
segnava tale funzione in ogni centro urbano a due baiuli.
Intanto, nella Curia convocata a Capua nel 1220, Federico
aveva legiferato per frenare le tendenze all'autonomia
comunale. Aveva stabilito che i baiuli cittadini dovessero
essere nominati dai camerari regi (Riccardo di San Germano,
1936-1938, a. 1220).
Poi, una delle Costituzioni emanate nel 1231 era diretta contro
la 'illecita usurpazione' invalsa 'in alcuni luoghi del nostro
regno', dove si creavano "consules seu rectores" senza l'ap-
provazione di Federico, che diffidava tutti a non attribuirsi un
qualche ufficio o una qualche giurisdizione "ex collectione aut
electione populi", usurpando poteri e mandato regi.
Chiunque si fosse arrogato uno degli uffici stabiliti dal sov-
rano ad amministrare "iura Nostra quam fidelium Nostrorum"
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