Page 56 - LA SICILIA - Cesare Ferrara
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dell'isola attestano largamente lo svolgimento di tali processi
sociali e culturali, a Palermo come a Messina, a Cefalù come
a Catania, a Corleone come a Polizzi, e così via per quanti
documenti si conservano.
Una delle Costituzioni del 1231 era dedicata agli ufficiali mu-
nicipali (i giudici) e ai notai pubblici nei centri urbani demani-
ali. Federico ne stabiliva il numero e la condizione di sudditi
regi, così che dipendessero solo dalla Corona e fossero liberi
da qualsiasi soggezione a ogni altra persona laica o ecclesias-
tica. La riserva alla Curia regia della loro nomina, previo
esame delle loro cognizioni giuridiche, del diritto consuetudi-
nario e di quello codificato, chiarisce la volontà di disciplinare
e orientare il ceto dei professionisti del diritto, che costi-
tuivano la prima e maggiore fonte di reclutamento degli uffi-
ciali locali, e di regolamentare la crescita del ceto notarile
(Die Konstitutionen, 1973, I, 79). Varrà ricordare gli sforzi,
vani, operati nei primi anni del regno di Guglielmo II da gov-
ernanti, quali il cancelliere Stefano di Perche, contro il nutrito
gruppo dei privilegiati notai di corte il cui potere burocratico
condizionava il potere politico.
Nel 1232, a Messina, scoppiò la rivolta contro Riccardo di
Montenegro, nominato da Federico giustiziere in Sicilia, che i
messinesi accusavano di agire "contro la loro libertà" ("contra
eorum facere libertatem"), costituita dalle esenzioni e dalle
immunità regie vantate dalla città; ma il cronista catalogava la
rivolta come "seditio contra Imperatorem" (Riccardo di San
Germano, 1936-1938, a. 1232). In quello stesso 1232 si regis-
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